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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14260/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., denunciando errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 5) e carenza di motivazione; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., e dell'art. 240-bis c.p., per omissione di motivazione in relazione alla confisca disposta (art. 85-bis DPR n. 309/1990), lamentando che la motivazione tipica del patteggiamento non può esentare il giudice dall'obbligo di spiegare la sproporzione tra valori patrimoniali accertati e reddito/attività economica dell'imputato o dal rigetto motivato delle giustificazioni sulla provenienza del denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'erronea qualificazione può essere censurata in Cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, cosa non avvenuta; il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che, anche nel rito del patteggiamento, il giudice è obbligato a fornire una motivazione, seppure sintetica, quando dispone la confisca ai sensi degli artt. 85-bis DPR 309/1990 e 240-bis c.p., indicando i motivi in base ai quali si ritiene sussistente una sproporzione o si respingono le giustificazioni sulla provenienza delle somme. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente al profilo della confisca relativo alla posizione di Edison Ndoca; il resto del ricorso è stato respinto e le altre statuizioni della sentenza sono confermate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale che incrimina il traffico di stupefacenti; nella sentenza il reato contestato è stato ritenuto come reato continuato di cui a questa disposizione, con riconoscimento del ruolo di direzione/organizzazione.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Prevede la confisca per sproporzione tra valori patrimoniali e reddito/attività dell'imputato; la Corte ha ribadito l'obbligo del giudice di motivare, anche sinteticamente, l'esistenza della sproporzione o l'inattendibilità delle giustificazioni sulla provenienza dei beni.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis

    Prevede l'ablazione obbligatoria di denaro o beni in materia di stupefacenti; la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale misura richiede motivazione specifica e non può essere decisa con formule apodittiche nel patteggiamento.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Grounds di cassazione relativi a vizio di motivazione e erronea qualificazione della fattispecie; la Corte ha applicato questi criteri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limita la possibilità di impugnare per cassazione la qualificazione giuridica nella sentenza su richiesta delle parti ai soli casi di errore manifesto; la Corte ha confermato che l'errore deve essere immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Regola il patteggiamento: pur riconoscendo la sinteticità della motivazione propria del rito, la Corte ha precisato che tale schematicità non può estendersi all'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali come la confisca, per le quali è richiesta motivazione specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato ai sensi di questo articolo (udienza di trattazione).

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione della sentenza può essere sintetica, ma se il provvedimento concerne misure patrimoniali obbligatorie (es. confisca ex art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p.) il giudice deve comunque fornire una motivazione specifica, anche se breve, che evidenzi la sproporzione tra patrimonio e reddito o la non credibilità delle giustificazioni sulla provenienza dei beni.
  • In Cassazione non è ammesso contestare la qualificazione giuridica della fattispecie salvo che l'errore sia manifesto: il ricorso deve dimostrare in modo immediato e non opinabile l'incongruenza tra capo di imputazione e qualificazione applicata.
  • La confisca disposta con formule generiche o collettive (per più imputati senza motivazione distinta) è vulnerabile e può determinare annullamento con rinvio: il giudice di merito deve indicare elementi specifici riguardo alla posizione patrimoniale del singolo imputato.
  • Se la motivazione sulla confisca è mancante o insufficiente, la Corte di legittimità annullerà la statuizione limitatamente a quel profilo, rinviando al giudice del merito per ulteriore motivazione o nuova valutazione, mentre le altre parti della sentenza possono rimanere valide.
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione decisioni emesse su richiesta delle parti è strategico articolare motivi che rendano immediatamente evidente l'errore (es. indicare discrepanze testuali tra capo di imputazione e qualificazione) e, se si censura la confisca, richiedere espressamente la motivazione sull'anomalia patrimoniale rispetto al reddito.

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