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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la responsabilità della società beneficiaria, in seguito alla scissione parziale del 2004, per i debiti tributari della società scissa relativi agli anni 2000-2004. La CTR della Campania aveva limitato la responsabilità della beneficiaria, per le annualità anteriori alla scissione, al valore del patrimonio netto ricevuto e aveva annullato le cartelle Tarsu relative al 2005 e al 2007, poiché riferite a debiti maturati dopo la scissione. Equitalia ha censurato la decisione sostenendo: a) che, per le violazioni tributarie anteriori alla scissione, la legge prevede la responsabilità solidale della beneficiaria; b) che la CTR non aveva chiarito se il limite patrimoniale riguardasse anche sanzioni e interessi; c) che la motivazione era contraddittoria nell’affermare la prevalenza del limite patrimoniale. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati rispetto alla responsabilità per i debiti anteriori alla scissione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società. Ha stabilito che, per i debiti tributari relativi agli anni 2000-2004, anteriori alla scissione del 2004, la società beneficiaria risponde in solido e senza il limite del patrimonio netto ricevuto, anche per imposta, sanzioni, interessi e accessori. Il limite patrimoniale può rilevare nei rapporti interni di regresso con la società scissa, ma non può essere opposto all’Amministrazione finanziaria. Le cartelle relative al 2005 e al 2007 non sono state oggetto di una statuizione autonoma nel principio affermato, che riguarda i debiti anteriori alla scissione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la particolarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 173, commi 11, 12 e 13

    In caso di scissione parziale, in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili ( art. 2506-quater c.c. , comma 3), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria.

    Per la scissione parziale la società scissa continua ad adempiere i propri obblighi tributari, ma le società beneficiarie sono comunque responsabili in solido per le imposte e gli altri debiti tributari anteriori all’operazione. La responsabilità solidale verso l’Amministrazione non è limitata al patrimonio netto ricevuto.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, afferma che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti;

    La società beneficiaria di una scissione parziale risponde solidalmente delle somme dovute per violazioni tributarie anteriori alla scissione. La solidarietà riguarda anche gli importi accessori secondo la disciplina speciale applicata dalla Corte.

  • Codice civile, art. 2506-quater, comma 3

    In caso di scissione parziale, in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili ( art. 2506-quater c.c. , comma 3), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria.

    La regola civilistica sul limite patrimoniale non prevale sulla disciplina tributaria speciale della solidarietà: il limite può rilevare nei rapporti di regresso tra le società, ma non essere opposto all’Amministrazione finanziaria.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo della società.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, per i debiti tributari derivanti da violazioni anteriori alla data di efficacia dell’operazione, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere in solido con la società scissa.
  • Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la responsabilità solidale per tali debiti non è limitata al valore del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria; il limite può rilevare nei rapporti interni di regresso tra le società.
  • La solidarietà relativa ai debiti tributari anteriori comprende, oltre all’imposta, sanzioni, interessi e accessori.
  • Per applicare il principio occorre distinguere i debiti anteriori alla scissione da quelli maturati successivamente: la decisione riconosce la solidarietà per i primi e non estende tale specifico principio ai debiti successivi.

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