Cassazione Civile, Ordinanza n. 07997/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione relativo a uno stand in un centro agroalimentare. La società locatrice intimava sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di agosto e settembre 2019. Il conduttore, dopo l’intimazione, pagava la sola sorte capitale il giorno successivo alla prima notificazione dell’atto, ma contestava la morosità sostenendo: che la notifica valida fosse solo quella perfezionatasi successivamente ex art. 140 c.p.c.; che la prima consegna a mani di una persona presente presso il domicilio fosse invalida perché la consegnataria non era sua moglie; che il contratto non prevedesse una scadenza mensile del canone, ma una prassi bimestrale o trimestrale; che, in ogni caso, l’inadempimento non fosse grave; e che non gli fosse stata ammessa prova testimoniale utile alla difesa. Il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. sulla risoluzione per grave inadempimento; violazione delle norme sull’interpretazione del contratto per avere desunto una scadenza mensile; violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c.; violazione delle norme sulla notifica ex art. 139 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; e violazione del diritto di difesa e delle norme sulla prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la prima notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso l’abitazione del destinatario, con consegna a persona qualificatasi come moglie convivente e comunque presente non occasionalmente presso la casa, valorizzando la presunzione iuris tantum della qualità del consegnatario e l’assenza di prova contraria idonea. Ha inoltre escluso che la clausola contrattuale sul domicilio imponesse di attendere il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., perché la clausola di sussidiarietà andava letta secondo buona fede in funzione dell’interesse del locatore a raggiungere rapidamente il destinatario. Conseguentemente, il pagamento dei canoni intervenuto il giorno dopo la notifica valida è stato considerato tardivo. Quanto alla gravità dell’inadempimento, la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte infondata, poiché la valutazione ex art. 1455 c.c. è rimessa al giudice di merito e la Corte d’appello aveva considerato non solo il ritardo nel pagamento di due canoni, ma anche i precedenti solleciti e la regolarizzazione solo dopo le diffide. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo sull’interpretazione del canone, perché non rispettoso dei canoni di specificità del ricorso per cassazione e comunque infondato, essendo coerente leggere l’espressione 'corrispettivo mensile' come canone dovuto mese per mese. Infine, è stato dichiarato inammissibile il motivo sulla prova testimoniale, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la prova superflua alla luce di altri elementi già sufficienti a fondare la risoluzione.
Norme richiamate
La notificazione presso la persona presente nell’abitazione del destinatario è valida anche quando il consegnatario sia qualificato dall’ufficiale giudiziario come persona di famiglia o addetta alla casa; tale qualità si presume fino a prova contraria.
La notificazione perfezionata ex art. 140 c.p.c. rileva solo al momento del suo perfezionamento per il destinatario; nel caso concreto non era l’unica notifica valida e non impediva il precedente perfezionamento della notifica a mani.
Ai fini della risoluzione per inadempimento, la domanda giudiziale rileva quando è portata a conoscenza del debitore con il perfezionamento della notifica.
La gravità dell’inadempimento va apprezzata dal giudice di merito tenendo conto non solo della consistenza oggettiva dell’inadempimento, ma anche del comportamento complessivo delle parti e dei precedenti solleciti.
L’interpretazione del contratto è questione di fatto; in cassazione la violazione dei canoni ermeneutici va dedotta in modo specifico, indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Il destinatario della notificazione che ne contesti la validità ha l’onere di provare i fatti contrari a quanto attestato nella relata, inclusa l’eventuale occasionalità della presenza del consegnatario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente i fatti processuali e le deduzioni rilevanti già svolte nei gradi di merito; in mancanza la censura è inammissibile.
La censura sulla prova deve confrontarsi con la reale motivazione della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
La doglianza non può risolversi in una generica contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa nella deduzione dei mezzi istruttori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.
Richiamato in tema di prova testimoniale e principio di prova, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 139 c.p.c., la qualità del consegnatario indicata nella relata dall’ufficiale giudiziario gode di una presunzione iuris tantum: chi contesta la validità della notifica deve fornire prova contraria specifica, anche quanto all’eventuale occasionalità della presenza.
- Se il contratto prevede un domicilio o recapito principale e uno sussidiario, l’interpretazione deve essere orientata alla funzione pratica della clausola e alla buona fede: la parte notificante può utilizzare il recapito sussidiario senza dover attendere il perfezionamento di una precedente notificazione non ancora conosciuta dal destinatario.
- Ai fini dell’art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione rileva quando è legalmente portata a conoscenza del debitore; il pagamento intervenuto dopo il perfezionamento della notifica non esclude la morosità preesistente.
- La gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. non si misura in modo meramente aritmetico sul numero dei canoni non pagati, ma considerando la natura dell’obbligazione violata, la reiterazione dei ritardi e i precedenti solleciti del creditore.
- In cassazione, la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere dedotta con una mera contrapposizione tra lettura del ricorrente e quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e come.
- Le censure sulla mancata ammissione di prove devono confrontarsi con la ratio decidendi che ha ritenuto la prova superflua o irrilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
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