Cassazione Penale, Sentenza n. 16519/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caruso impugnava la sentenza di appello che lo riteneva responsabile di bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di titolare dell'impresa individuale Computer Magazine, fallita il 5/2/2014). Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello non avesse provato il dolo specifico richiesto (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto), limitandosi a riferirsi all'omesso deposito/tenuta delle scritture e non valutando la versione difensiva circa la delega a un dipendente poi deceduto e a un commercialista; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha confuso le diverse fattispecie di bancarotta documentale (omessa/sottrazione delle scritture, che richiede dolo specifico, e infedele/irregolare tenuta, che richiede solo dolo generico), non ha individuato con precisione gli atti o le scritture cui riferirsi né ha spiegato la funzione concreta delle scritture rispetto al presunto fine di occultare atti depauperativi. Di conseguenza la motivazione è stata ritenuta apparente e insufficiente quanto al dolo specifico. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Cassazione (con necessaria precisa individuazione della condotta contestata, della natura dell'omissione o irregolarità e della relativa prova del dolo specifico).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
art. 216, comma 2, n. 1 (citato nel testo)
Distinzione tra la parte che punisce l'omessa o sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la parte che punisce l'infedeltà/irregolarità della loro tenuta (che richiede dolo generico). Il dolo specifico deve essere provato con motivazione adeguata e collegata a fatti concreti.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
art. 217 (citato nel testo)
Fattispecie alternativa che si applica quando le scritture esistono ma sono tenute in modo da impedire la ricostruzione; richiede dolo generico. Se manca prova del dolo specifico per l'omessa tenuta, la condotta andrà eventualmente inquadrata qui.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
art. 62-bis cod. pen. (citato nel motivo di ricorso)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dalla decisione sulla questione principale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (citato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi)
Regole sulla formulazione sintetica dei motivi di ricorso e i limiti necessari per la motivazione.
art. 611 cod. proc. pen. (rinnovato dal d.lgs. n.150/2022, citato)
Norma che consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in Cassazione; applicata nel procedimento.
art. 2392 cod. civ. (citato nel testo)
Sottolinea che il rappresentante legale è destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili e non si esonera automaticamente per delega formale.
art. 40 comma 2 c.p. (citato nel testo)
Principio che consente di attribuire responsabilità a chi omette il dovere di vigilanza quando delega a terzi la gestione e non adempie al controllo dovuto.
Massime di principio
- Distinguere con precisione la condotta contestata: omessa o sottrazione delle scritture (richiede dolo specifico) vs tenuta irregolare/incompleta delle scritture (richiede dolo generico). La confusione tra le due ipotesi invalida la motivazione.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico il giudice deve indicare gli atti concreti e dimostrare il nesso funzionale tra omissione/sottrazione delle scritture e la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.
- La mera scomparsa o non deposizione dei libri contabili non è di per sé sufficiente; servono circostanze supplementari (es. coincidenza con insolvenza, atti distrattivi accertati, irreperibilità o mancata collaborazione dell'imprenditore) che rendano incompatibile l'ipotesi di semplice trascuratezza.
- La delega a dipendenti o professionisti non esclude la responsabilità del titolare/amministratore: permane l'obbligo di vigilanza e può intervenire responsabilità penale qualora manchi quella vigilanza.
- Se in giudizio non emergono elementi a sostegno del dolo specifico, la condotta deve essere valutata ai sensi dell'art. 217 (bancarotta semplice documentale) e non convertita arbitrariamente in fattispecie a dolo specifico.
- In sede di contestazione è opportuno che l'accusa individui chiaramente quali scritture sono ritenute funzionali alla dissimulazione e come la loro omissione o alterazione abbia inciso sulla rappresentazione dell'azienda; il giudice di merito deve poi motivare su tale specificità.
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