Cassazione Civile, Ordinanza n. 31679/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di accise versate su gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica presso una centrale termoelettrica. La società aveva presentato istanza di rimborso per gli anni 2004-2007 avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione; i giudici di merito avevano accolto il rimborso per le annualità 2005-2007, ritenendo tempestiva l’istanza perché il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 decorresse dalla dichiarazione annuale di consumo e ritenendo non provata dall’amministrazione la traslazione dell’accisa sui terzi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 14 TUA, sostenendo che, trattandosi di accisa non dovuta ab origine per effetto del regime di esenzione riconosciuto dalla disciplina UE, il termine di decadenza decorresse dal singolo pagamento indebito e non dalla dichiarazione annuale; in ogni caso, il diritto sarebbe comunque decaduto per parte dell’anno 2005; 2) violazione degli artt. 14 TUA e 29 l. n. 428/1990, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso la prova della traslazione dell’imposta sul consumatore finale, nonostante l’importo fosse stato contabilizzato nei bilanci come costo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, per le accise non dovute ab origine su prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza dell’efficacia diretta della direttiva 2003/96/CE, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del singolo versamento, trattandosi di pagamento indebito, e non dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo; la decisione di merito è quindi stata cassata perché aveva erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza per le annualità in contestazione. Sul secondo ha ribadito che, nei rimborsi di tributi incompatibili con il diritto UE, la traslazione dell’onere economico sui terzi è fatto impeditivo del diritto al rimborso e deve essere provato dall’amministrazione; tale prova può essere fornita anche tramite il bilancio d’esercizio, ma solo se da esso emerga che l’esborso è stato effettivamente considerato nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente inciso. La CTR, invece, aveva escluso in modo apodittico che la mera iscrizione dell’accisa come costo bastasse a dimostrare la traslazione, senza svolgere tale verifica. La Corte ha dunque accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
termine biennale di decadenza
nelle ipotesi di accisa non dovuta ab origine per effetto dell’esenzione riconosciuta dal diritto UE, il termine per chiedere il rimborso decorre dal singolo versamento, quale pagamento indebito, e non dalla dichiarazione annuale di consumo
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
il meccanismo di compensazione opera nei rapporti tributari ordinari e rende il saldo creditorio non reclamabile prima della chiusura del rapporto; non si applica al pagamento indebito di accise non dovute ab origine
art. 14, n. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE
attribuisce efficacia diretta al regime di esenzione per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, anche prima del recepimento nazionale completo
art. 29, comma 2, l. n. 428/1990
il rimborso dei tributi incompatibili con il diritto UE è escluso se l’onere è stato trasferito su altri soggetti; la traslazione è fatto impeditivo e l’onere della prova grava sull’amministrazione finanziaria
la prova presuntiva della traslazione, ove ammessa, deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti
il costo per accise può incidere sul conto economico come costo di produzione, ma occorre verificare la specifica collocazione contabile per trarne eventuali indizi di traslazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In tema di rimborso di accise non dovute ab origine per incompatibilità con il diritto dell’Unione, il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dal singolo pagamento indebito, non dalla dichiarazione annuale di consumo.
- Il regime ordinario di compensazione previsto per le accise non trasforma in indebito il saldo creditorio maturato nel rapporto tributario; quando invece il tributo era sin dall’origine non dovuto, si è in presenza di un pagamento indebito soggetto alla diversa disciplina del rimborso.
- Nel contenzioso sul rimborso di tributi incompatibili con il diritto UE, la traslazione dell’onere economico sui terzi è fatto impeditivo del diritto al rimborso e l’onere di provarla grava sull’amministrazione.
- La prova della traslazione può essere anche indiretta e desunta dal bilancio d’esercizio, ma non dalla sola presenza del tributo tra i costi: occorre verificare se quel costo abbia inciso sulla determinazione del prezzo finale praticato all’utente.
- L’iscrizione dell’imposta come costo di produzione non è, di per sé, sufficiente né a provare né a escludere la traslazione; la valutazione deve riguardare la specifica voce contabile e il suo significato economico nel processo di formazione del prezzo.
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