Cassazione Civile, Ordinanza n. 04657/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento con riprese a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2004, conseguenti a un maggior reddito accertato in via induttiva. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo un accoglimento parziale in primo grado; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione del contribuente e rigettato quella incidentale dell'Ufficio, ritenendo congrua la rideterminazione del reddito di impresa operata sulla base di una percentuale di redditività del 10% indicata dalla stessa Agenzia e depurando la maggiore base imponibile IVA dei costi presunti correlati. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex d.l. n. 148 del 2017, collegata alla precedente disciplina della rottamazione prevista dal d.l. n. 193 del 2016. La Corte ha quindi verificato, anche a seguito di rinvio a nuovo ruolo e di chiarimenti documentali, che la cartella iscritta a ruolo traeva origine proprio dall'avviso di accertamento oggetto del giudizio e che il contribuente aveva integralmente pagato quanto dovuto, sicché si era perfezionata la fattispecie estintiva legale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, accompagnata dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione ex lege del processo quando il debitore-contribuente è parte resistente. La Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla definizione agevolata, e ha parimenti escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, sia perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
richiamato dall'atto di rinuncia depositato dalla parte resistente, ma la Corte ha ricondotto l'effetto estintivo alla definizione agevolata perfezionata, non alla sola rinuncia formale
fonte dell'estinzione del giudizio di cassazione quando intervenga rinuncia o si realizzi una causa estintiva sopravvenuta nel processo
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio è parte della fattispecie che conduce all'estinzione
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
la comunicazione dell'esattore è elemento rilevante per attestare il perfezionamento della definizione agevolata
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
norma di richiamo che estende la disciplina della definizione agevolata alla lite in esame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile quando la decisione è di estinzione e, comunque, non dovuta in presenza di amministrazione dello Stato ammessa a prenotazione a debito
Massime di principio
- Quando il contribuente, parte resistente o intimata in cassazione, aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, allega il relativo pagamento e risulta la comunicazione dell'esattore, il giudizio di legittimità si estingue ex lege ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'estinzione per definizione agevolata opera indipendentemente dal contenuto dei motivi di ricorso e assorbe ogni ulteriore esame nel merito.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non comporta la condanna al contributo unificato aggiuntivo previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
- Se la parte ricorrente è un'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non trova comunque applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo unificato.
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