Cassazione Penale, Ordinanza n. 06619/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per falso in relazione a ricette mediche. Con il primo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità e carenza di spiegazione sull'individuazione del sanitario che avrebbe rilasciato la ricetta falsificata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente escluso la configurabilità di un falso innocuo, anche alla luce della disciplina del d.lgs. 219/2006. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché la questione non era stata devoluta con specificità in appello, mentre il secondo riproponeva censure già dedotte e disattese, risultando manifestamente infondato; la Corte d'appello aveva inoltre escluso il falso innocuo evidenziando che, mediante la presentazione degli atti falsi, l'imputato aveva ottenuto i farmaci.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di condanna
norma incriminatrice posta a base della condanna per falso relativo a ricetta medica
norma richiamata per la falsità materiale/uso della falsità in documenti, nel quadro della contestazione
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità del falso come innocuo, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in tema di colpa del ricorrente in caso di inammissibilità manifesta e per la condanna alla sanzione pecuniaria
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
citata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure su questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- La reiterazione in cassazione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata non è idonea a fondare un ricorso ammissibile, quando le censure non si confrontano effettivamente con la ratio decidendi.
- Il falso innocuo è escluso quando la falsità documentale non è neutra ma è funzionalmente idonea a conseguire un risultato pratico illecito o comunque vantaggioso, come l'ottenimento di farmaci tramite l'uso del documento falsificato.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, ove ravvisi profili di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →