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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06619/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per falso in relazione a ricette mediche. Con il primo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità e carenza di spiegazione sull'individuazione del sanitario che avrebbe rilasciato la ricetta falsificata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente escluso la configurabilità di un falso innocuo, anche alla luce della disciplina del d.lgs. 219/2006. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché la questione non era stata devoluta con specificità in appello, mentre il secondo riproponeva censure già dedotte e disattese, risultando manifestamente infondato; la Corte d'appello aveva inoltre escluso il falso innocuo evidenziando che, mediante la presentazione degli atti falsi, l'imputato aveva ottenuto i farmaci.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la contestazione del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di condanna

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna per falso relativo a ricetta medica

  • art. 482 c.p.

    norma richiamata per la falsità materiale/uso della falsità in documenti, nel quadro della contestazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • d.lgs. 219/2006

    invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità del falso come innocuo, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in tema di colpa del ricorrente in caso di inammissibilità manifesta e per la condanna alla sanzione pecuniaria

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    citata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure su questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata non è idonea a fondare un ricorso ammissibile, quando le censure non si confrontano effettivamente con la ratio decidendi.
  • Il falso innocuo è escluso quando la falsità documentale non è neutra ma è funzionalmente idonea a conseguire un risultato pratico illecito o comunque vantaggioso, come l'ottenimento di farmaci tramite l'uso del documento falsificato.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, ove ravvisi profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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