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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione del 2 febbraio 2024, che aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di merito confermativa della condanna per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 611 c.p.). Il ricorrente ha dedotto un preteso errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che il precedente giudice di legittimità avrebbe omesso di considerare una sentenza irrevocabile del GUP di Potenza del 19 luglio 2016, con la quale l'imputato era stato assolto da un diverso capo di imputazione relativo al sequestro di persona. In particolare, secondo il ricorso, l'assoluzione per il sequestro avrebbe dimostrato che l'imputato non aveva partecipato né era consapevole di tale sequestro; inoltre, la Corte avrebbe erroneamente collocato l'incontro con la persona offesa in piena notte, in una zona appartata e presso lo studio professionale del ricorrente, mentre esso sarebbe avvenuto sulla pubblica via e in orario serale (intorno alle 21/21:30). Si assumeva che, ove tali errori percettivi non fossero stati commessi, la Corte avrebbe accolto il ricorso originario e annullato la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. presupponga un vero errore di fatto, cioè una svista o un equivoco percettivo sugli atti interni del giudizio di legittimità, restando invece esclusi gli errori di valutazione e di giudizio. Nel caso concreto, il ricorso non indicava alcun errore percettivo, ma contestava soltanto la valutazione compiuta dalla Corte nella precedente sentenza. Inoltre, la decisione impugnata aveva comunque considerato l'assoluzione per il sequestro di persona e non emergeva una reale difformità tra i fatti dedotti dal ricorrente e quelli presi in esame dalla Corte. Conseguentemente, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per correggere una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di cassazione; non consente di rimettere in discussione valutazioni o giudizi della Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 611 c.p.

    È il reato per il quale risultava confermata la condanna oggetto del precedente giudizio di legittimità.

  • artt. 110, 112 e 605, comma 1 c.p.

    Erano richiamati come imputazione da cui il ricorrente era stato assolto con precedente sentenza irrevocabile del GUP, invocata come elemento a sostegno dell'asserito errore di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo quando la decisione di legittimità sia viziata da una svista percettiva sugli atti del giudizio di cassazione, non quando si contesti la lettura giuridica o la valutazione del materiale processuale.
  • Non integra errore di fatto la deduzione che, sotto l'apparenza della svista, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del ragionamento decisorio della Corte di cassazione.
  • Per configurare l'errore di fatto occorre una effettiva e decisiva divergenza tra contenuto degli atti e rappresentazione fattane dal giudice di legittimità; se la decisione impugnata ha già considerato il dato asseritamente trascurato, il rimedio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta la condanna alle spese processuali e può legittimare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti evidenti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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