Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva specifica, sostenendo che la sua applicazione non fosse sorretta da adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva era stata motivata in concreto valorizzando la reiterazione di analoghi reati, anche in contesti diversi e territorialmente lontani, l'uso dei familiari e la condanna irrevocabile per fatti analoghi; ha inoltre rilevato che il giudizio di recidiva era stato formulato secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come criterio per la valutazione in concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna ai fini della recidiva
indicato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
implicitamente richiamato dalla questione della recidiva specifica
richiamato nel capo di imputazione come ricorso abusivo al credito, secondo la formulazione testuale del provvedimento
art. 217 l.f.
richiamato nel capo di imputazione come bancarotta semplice, secondo la formulazione testuale del provvedimento
Massime di principio
- La recidiva specifica può essere legittimamente desunta da una valutazione in concreto della personalità del reo e del rapporto tra i nuovi fatti e le precedenti condanne, non essendo sufficiente il mero dato temporale.
- La motivazione sulla recidiva è congrua quando valorizza la reiterazione di condotte analoghe, anche se commesse in contesti diversi e in luoghi distanti, quale indice di maggiore pericolosità criminale.
- In sede di legittimità non è utilmente censurabile la valutazione di merito che, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., apprezza la persistente inclinazione a delinquere e la scarsa efficacia dissuasiva di precedenti condanne.
- Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.
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