Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano, ritenendo che le censure non rientrassero tra quelle proponibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale gli aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato fallimentare contestato in concorso di persone e con ulteriori richiami normativi della legge fallimentare. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge per asserita mancata verifica, da parte del giudice, dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che i motivi erano fuori dai casi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è limitato a specifiche doglianze e, nel caso concreto, la difesa aveva in realtà prospettato il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato, censura non ammessa in tale sede. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità de plano e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sentenza oggetto del ricorso
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
evocato dalla difesa come parametro per il controllo sull'assenza di cause di proscioglimento
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria
richiamo al concorso di persone nel reato contestato
norma fallimentare contestata insieme ad altre disposizioni della legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
disposizione della legge fallimentare richiamata nell'imputazione
art. 219, commi 1 e 2, n. 1, l. fall.
disposizione della legge fallimentare richiamata nell'imputazione
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
disposizione della legge fallimentare richiamata nell'imputazione
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che esuli da tali ipotesi è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso avverso il patteggiamento per devolvere questioni di merito sulla prova dell'elemento soggettivo del reato o sull'adeguatezza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quando tali censure non siano ricomprese nei motivi tassativi di impugnazione.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso può essere dichiarata de plano e comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emerga colpa nell'impugnazione.
- Il controllo ex art. 129 c.p.p. non amplia di per sé i motivi di ricorso contro il patteggiamento al di fuori dei casi tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p.
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