Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a entrambi la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 200 euro di multa per un tentativo di furto aggravato in concorso. Con un unico motivo hanno dedotto vizi di motivazione sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando il carattere episodico del fatto, la asserita carenza di mezzi di sussistenza, il buon comportamento processuale e la resipiscenza. La Corte ha però rilevato che il ricorso riguardava una sentenza di patteggiamento ed era stato proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non verteva su volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Usato per dichiarare l'inammissibilità de plano del ricorso proposto fuori dai casi consentiti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Individua i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
artt. 110, 56, 624, 625, n. 4 e n. 8-bis, c.p.
Norme incriminatrici richiamate per il delitto oggetto della sentenza di patteggiamento, qualificato come tentativo di furto aggravato in concorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il criterio del versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Le censure relative alla motivazione sulla misura della pena o al mancato riconoscimento delle attenuanti non sono proponibili nel ricorso avverso il patteggiamento se non si traducono in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è manifestamente fuori dai casi consentiti in materia di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
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