Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni con obbligo di soggiorno. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca dell'obbligo di soggiorno. In concreto, egli sosteneva che l'obbligo fosse stato disposto in violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 159/2011. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata nella parte in cui contestava la legittimità dell'applicazione dell'obbligo di soggiorno, rilevando che la motivazione del giudice di merito aveva dato conto dei presupposti applicativi, valorizzando la commissione di numerosi reati e condotte contra legem anche fuori dal luogo di residenza. Per il resto, il ricorso denunciava in modo irrituale il vizio di motivazione, non deducibile nel procedimento di prevenzione.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 159/2011
richiamato come parametro normativo della legittima applicazione dell'obbligo di soggiorno nel contesto della sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di merito fosse conforme a tale previsione
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
citata quale fondamento della condanna al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il vizio di motivazione non è deducibile come autonoma censura in cassazione, se non nei limiti consentiti dal sistema processuale; una doglianza che si risolva in tale vizio è quindi inammissibile.
- L'obbligo di soggiorno connesso alla sorveglianza speciale può essere legittimamente applicato quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non apparente, di elementi fattuali significativi come la reiterazione di reati e condotte illecite anche al di fuori del luogo di residenza.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e l'impugnazione presenta profili di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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