Sentenza del 07/08/2024 n. 22311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori IVA, interessi e sanzioni per il 2013 a carico della C.C. Costruzione Generali Sas, in relazione all’omessa dichiarazione Modello Unico 2014, notificando nel 2018 l’avviso ad A.A. quale erede di B.B., già socio accomandatario e liquidatore. A.A. ha contestato, con due motivi incidentali, la validità della notificazione effettuata a lei anziché alla società, sostenendo che, in base alla disciplina applicabile dopo la cancellazione della società, l’atto andava notificato all’ente. L’Agenzia, con ricorso principale, ha invece contestato la decisione della CTR sul difetto di motivazione dell’avviso, perché non allegava o riproduceva i documenti acquisiti nella verifica presso Idroambiente Srl e le fatture rilevanti.
La decisione
La Cassazione ha accolto i due motivi incidentali di A.A. e dichiarato assorbito il ricorso principale dell’Agenzia, senza quindi decidere la censura sulla motivazione dell’avviso. La società era stata cancellata il 17 marzo 2015 e l’avviso era stato emesso e notificato nel 2018, entro il quinquennio durante il quale, ai fini fiscali, l’estinzione è differita: destinataria della notificazione doveva quindi essere la società, non l’erede del liquidatore defunto. La morte di B.B. non trasferiva automaticamente ad A.A. la rappresentanza della società né la rendeva responsabile o legittimata a ricevere l’atto per conto dell’ente. La notificazione ad A.A. è stata ritenuta nulla e non idonea a raggiungere il proprio scopo. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario e annullato l’avviso di accertamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Nel caso che occupa, viene, dunque, in evidenza un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione dell'ente, rilevante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi.
Per gli atti fiscali, l’estinzione della società cancellata è differita di cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Durante tale periodo la società resta il soggetto di riferimento per gli atti tributari, compresa la loro notificazione.
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall' art. 28 , comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall' art. 2495 , comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.
Nel quinquennio di sopravvivenza fiscale della società, la rappresentanza e la legittimazione relative agli atti impositivi restano in capo al liquidatore; soci ed eredi del liquidatore non subentrano automaticamente in tali poteri.
Art. 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo - invero disatteso - di notificazione dell'atto impositivo presso il domicilio fiscale dell'ente ex art. 60 , comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973.
L’avviso doveva essere notificato alla società presso il suo domicilio fiscale, non all’erede del precedente rappresentante.
Art. 145, comma 1, cod. proc. civ.
Ciò non escludeva, tra l'altro, la possibilità, prevista dall' art. 145 , comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta.
La notificazione a una persona giuridica può essere eseguita, in alternativa alla sede, alla persona fisica che la rappresenta. Nel caso concreto, tuttavia, l’erede del liquidatore deceduto non era il rappresentante della società.
Art. 2284 cod. civ., applicabile alla Sas tramite l’art. 2315 cod. civ.
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
La morte del socio non determina automaticamente il subentro degli eredi nella posizione sociale o nella rappresentanza dell’ente: la continuazione della società con gli eredi richiede il loro consenso, mentre la regola ordinaria è la liquidazione della quota.
Massime di principio
- Se un avviso tributario riguarda una società cancellata da meno di cinque anni, il differimento previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 mantiene la società quale destinataria degli atti fiscali; la notifica non va indirizzata automaticamente ai soci o ai loro eredi.
- La morte del socio che era amministratore o liquidatore non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza della società né li rende destinatari validi degli atti impositivi rivolti all’ente. Occorre individuare il rappresentante legittimato secondo le regole societarie.
- Una notificazione diretta a un soggetto privo di collegamento rappresentativo con l’ente può essere nulla e non sanabile per il solo fatto che quel soggetto abbia impugnato l’atto, quando la notifica non è idonea a raggiungere il destinatario corretto.
- Quando una censura incidentale, relativa alla validità della notifica, comporta l’annullamento dell’atto e la decisione della causa nel merito, le ulteriori censure sul contenuto o sulla motivazione dell’avviso possono restare assorbite.
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