Cassazione Civile, Ordinanza n. 08385/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da avvisi di accertamento notificati per gli anni d'imposta 2005 e 2006, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, riconducibili a società facenti capo al medesimo soggetto. Dopo aver perso il contenzioso sugli avvisi in primo e secondo grado e in sede di legittimità, la società presentava istanze di autotutela chiedendo l'applicazione retroattiva di una disciplina di favore introdotta nel 2012 per le sanzioni connesse a operazioni inesistenti. Poiché l'ufficio non provvedeva, la società adiva il giudice tributario lamentando il silenzio-diniego. La CTP rigettava, la CTR dichiarava inammissibile l'appello ritenendo che non vi fosse un obbligo dell'ufficio di provvedere in autotutela, specie con riferimento alle sole sanzioni, e che non fosse sindacabile il silenzio formatosi sull'istanza. In cassazione la società deduceva difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato l'allegato interesse generale alla rimozione di un atto divenuto illegittimo per sopravvenuta riforma normativa con efficacia retroattiva, anche per evitare ulteriore contenzioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura non confrontabile con la motivazione della CTR e comunque coerente con il consolidato orientamento secondo cui il diniego di autotutela è sindacabile solo per eventuali profili di illegittimità connessi a ragioni di rilevante interesse generale, non per riesaminare il merito della pretesa tributaria già definitiva. Nel caso concreto, essendo state prospettate questioni relative alle sole sanzioni e non essendo stato dedotto, nei gradi di merito, un interesse generale distinto dall'interesse individuale della contribuente, difettava il presupposto per il sindacato giurisdizionale sull'inerzia dell'amministrazione. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che la questione sostanziale era già stata oggetto di precedente giudizio di legittimità, concluso con declaratoria di inammissibilità, sicché l'istanza di autotutela mirava surrettiziamente a rimettere in discussione atti e decisioni ormai definitivi. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
La censura di legittimità è stata proposta come vizio di motivazione e omesso esame, ma è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento di legittimità sul sindacato del diniego di autotutela tributaria.
art. 53 Cost.
La Corte ha osservato che il tema delle sole sanzioni non coinvolge la capacità contributiva, con conseguente insussistenza del presupposto invocato per fondare un interesse generale al riesame in autotutela.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
È richiamata come disciplina previgente sulla indeducibilità dei costi connessi a reati, nel contesto del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
La ricorrente invocava l'applicazione retroattiva della disciplina di favore introdotta da tale disposizione, ma la Corte rileva che la questione non poteva essere riesaminata in sede di autotutela oltre i limiti del controllo giurisdizionale ammissibile.
È richiamato quale reato cui l'Ufficio riconduceva le operazioni oggettivamente inesistenti per recuperare i costi a tassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene menzionato nel dispositivo per i presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego espresso o tacito di autotutela è sindacabile solo per vizi propri del rifiuto e solo quando l'istanza sia sorretta da ragioni di rilevante interesse generale; non è ammesso un riesame del merito della pretesa fiscale ormai definitiva.
- L'interesse generale idoneo a fondare il sindacato sul diniego di autotutela non coincide con il mero interesse del contribuente a evitare una tassazione ritenuta illegittima o più gravosa, né con un generico ripristino della legalità.
- La prospettazione, in sede di impugnazione del diniego di autotutela, di argomenti nuovi non dedotti nei gradi di merito è inammissibile quando comporti l'introduzione di fatti o ragioni non sottoposti al giudice di merito.
- L'istanza di autotutela non può essere utilizzata per riaprire questioni già decise con carattere di definitività in precedenti giudizi, poiché ciò eluderebbe i limiti del giudicato e la certezza dei rapporti giuridici.
- Quando la controversia concerne esclusivamente sanzioni, non si configura, di regola, un profilo riconducibile alla capacità contributiva tale da trasformare il diniego di autotutela in questione di interesse generale.
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