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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28270/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Palermo ha condannato l'imputato, ritenendo la lieve entità, alla pena di euro 1.000 di ammenda per il porto senza giustificato motivo di attrezzi ritenuti idonei all'offesa (un giravite/cacciavite e uno scalpello in acciaio) fuori dalla propria abitazione, ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975. Il ricorso ha dedotto: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il giudice avrebbe fondato la decisione sul porto di un coltello mai rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e non contestato; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere considerato le giustificazioni fornite dai genitori circa la presenza del cacciavite e dello scalpello nell'auto e per l'asserita erronea qualificazione giuridica; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 4) omessa riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.; 5) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in punto trattamento sanzionatorio. La Procura generale ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato il primo motivo, e la difesa ha insistito per l'accoglimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: dalla contestazione risultava addebitato il porto di un giravite marca Beta e di uno scalpello in acciaio, mentre la motivazione della sentenza di merito si era appuntata sul porto di un coltello, fatto diverso e radicalmente eterogeneo rispetto a quello contestato. Tale scostamento ha inciso concretamente sul diritto di difesa e ha integrato violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    porto senza giustificato motivo di strumenti atti ad offendere

    la fattispecie contestata riguardava il porto fuori dall'abitazione di strumenti da punta e da taglio astrattamente idonei all'offesa; la Corte non entra nel merito della configurabilità, perché annulla per vizio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 521 c.p.p.

    stabilisce il principio di correlazione tra imputazione e decisione; la sua violazione ricorre solo se il fatto accertato è eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, con effettivo pregiudizio del diritto di difesa.

  • art. 522 c.p.p.

    sanziona la sentenza che condanni per un fatto diverso da quello contestato, quando ciò comporti lesione concreta del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 131-bis c.p.

    motivo dedotto dalla difesa sulla particolare tenuità del fatto, rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 442 c.p.p.

    motivo dedotto sulla riduzione di un terzo della pena, ritenuto assorbito.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per il giudizio di dosimetria della pena, ma il relativo motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si verifica per ogni difformità letterale tra imputazione e decisione, ma solo quando il fatto ritenuto in sentenza sia radicalmente eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, al punto da pregiudicare concretamente il diritto di difesa.
  • Per valutare la correlazione tra accusa e sentenza occorre guardare non solo al testo dell'imputazione, ma anche allo sviluppo del processo e alle risultanze probatorie effettivamente sottoposte al contraddittorio; la lesione è esclusa se l'imputato ha potuto difendersi sul materiale posto a fondamento della decisione.
  • Se la sentenza fonda la condanna su un bene o su una condotta diversa da quella contestata in imputazione, e tale diversità incide sugli elementi essenziali del fatto, la decisione è nulla per violazione del diritto di difesa e va annullata con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina l'annullamento della sentenza per vizio processuale assorbente, le ulteriori censure che attengono al merito o al trattamento sanzionatorio restano assorbite e non vengono esaminate.
  • L'eterogeneità sostanziale tra oggetto dell'accusa e oggetto dell'accertamento non può essere sanata dal solo richiamo alla natura offensiva del bene o dello strumento, se il fatto concreto descritto e quello deciso divergono nei loro elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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