Cassazione Civile, Ordinanza n. 00363/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, tramite atto notarile del 29 dicembre 1990, di un suolo destinato a edificazione che si è poi rivelato appartenere al demanio civico ed essere quindi gravato da usi civici. L’acquirente ha chiesto al notaio il risarcimento dei danni assumendo che questi non avesse compiuto i necessari accertamenti sulla titolarità del bene e sui vincoli gravanti sullo stesso. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo prescritta l’azione: ha individuato il dies a quo nella data del 30 agosto 2002, quando l’attore aveva già acquisito piena contezza dei vincoli e del danno, mentre la costituzione in mora del notaio era del 2013. La corte d’appello ha confermato, valorizzando la comunicazione del Comune dell’8 agosto 2002 e soprattutto la risposta dell’acquirente del 30 agosto 2002, da cui emergeva la consapevolezza dell’esistenza degli usi civici e della necessità di attivarsi per il risarcimento. Con il ricorso per cassazione l’attore ha dedotto: violazione delle norme sulla nullità del contratto e sulla responsabilità contrattuale, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dall’accertamento definitivo della nullità della compravendita o dalla definizione dei contenziosi amministrativi e civili sugli usi civici; omesso esame di fatti decisivi relativi a tali contenziosi; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle voci di danno connesse alle spese sostenute per conciliazioni e sanatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prescrizione dell’azione risarcitoria: per la responsabilità professionale del notaio il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno ed è oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile, non dal passaggio in giudicato di una sentenza che eventualmente accerti la nullità del contratto o definisca altri giudizi. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato in fatto che, al più tardi al 30 agosto 2002, l’acquirente aveva piena contezza dell’esistenza degli usi civici e quindi del danno; da tale momento l’azione contro il notaio poteva essere esercitata. Le doglianze sulla motivazione e sull’omessa pronuncia sono state reputate infondate, perché la motivazione della sentenza impugnata, letta complessivamente, escludeva espressamente la rilevanza delle ulteriori voci di danno ai fini del dies a quo e non vi era alcuna omissione di decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto di compravendita; la Corte rileva che la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria non dipende dal giudicato sulla nullità
richiamato dal ricorrente in tema di azione di nullità imprescrittibile, ma ritenuto non dirimente rispetto alla decorrenza della prescrizione del risarcimento contro il notaio
richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale del professionista
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; gli impedimenti rilevanti sono solo quelli giuridici, non quelli di fatto
la percepibilità del danno va valutata secondo la diligenza esigibile dal danneggiato e in relazione alla specifica attività professionale
il danno risarcibile coincide con la perdita subita o il mancato guadagno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
art. 29 del R.D. 26.2.1928 n. 332
norma richiamata dal ricorrente in tema di usi civici e relativo procedimento di accertamento, ma non ritenuta decisiva per differire il dies a quo
art. 15 del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332
richiamato dal ricorrente tra le norme sul procedimento amministrativo di accertamento degli usi civici
art. 30 del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332
richiamato dal ricorrente tra le norme sul procedimento amministrativo di accertamento degli usi civici
art. 31 del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332
richiamato dal ricorrente tra le norme sul procedimento amministrativo di accertamento degli usi civici
art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332
richiamato dal ricorrente tra le norme sul procedimento amministrativo di accertamento degli usi civici
la Corte esclude l’omessa pronuncia dedotta, rilevando che la motivazione complessiva della sentenza copriva anche le ulteriori voci di danno
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
rubrica dei motivi fondati su violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
rubrica dei motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
rubrica del motivo di omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
disposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del notaio, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre quando il danno si è manifestato all’esterno ed è divenuto oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile, non già dal mero compimento dell’atto negligente.
- Ai fini dell’art. 2935 c.c. rilevano soltanto gli impedimenti di carattere giuridico all’esercizio del diritto, non gli ostacoli di fatto né la mera mancata consapevolezza soggettiva del danneggiato, se il danno era obiettivamente conoscibile.
- Il fatto che il danno derivi da un atto professionale non comporta che la prescrizione resti sospesa fino all’accertamento giudiziale definitivo della nullità del contratto o della fondatezza di pretese di terzi: ciò che conta è la percepibilità del pregiudizio, che può precedere tali decisioni.
- L’accertamento in fatto del momento in cui il danneggiato ha acquisito piena contezza del pregiudizio e dei suoi presupposti è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, letta nel suo complesso, abbia comunque preso posizione sulla rilevanza delle singole voci di danno dedotte ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Per la configurabilità del danno risarcibile da inadempimento professionale occorre la concreta manifestazione del pregiudizio quale conseguenza immediata e diretta della condotta, non essendo sufficiente il solo inadempimento come evento generatore astratto.
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