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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39910/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una causa di scioglimento di comunione ereditaria avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in due comuni, proveniente dalla successione dei genitori dei fratelli coinvolti. Nel corso del giudizio di primo grado, dopo la morte dell’originario attore, si costituivano i suoi eredi. Durante la pendenza del giudizio, i coeredi convenuti avviavano lavori sull’area comune della stazione carburanti e del complesso immobiliare; gli eredi dell’attore proponevano anche un ricorso possessorio, rigettato. Il tribunale poi disponeva lo scioglimento della comunione e l’assegnazione dei beni in lotti con conguagli; la corte d’appello confermava in larga parte la divisione, integrando però il dispositivo su spese di opere necessarie alla divisione materiale di alcune porzioni, e condannando gli eredi dell’originario attore a corrispondere un’indennità mensile per l’occupazione della porzione attribuita a un coerede, nonché a rifondere spese. In cassazione i ricorrenti articolavano quattordici motivi, tra cui: omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla tutela possessoria; errata esclusione dello spoglio e del possesso concorrente; violazione delle norme sul compossesso e sull’uso della cosa comune; omesso esame di fatti decisivi; errori nella divisione e nel frazionamento dei beni; errata stima dei cespiti e formazione dei lotti; illegittima attribuzione di micro-lotti edificabili; erronea liquidazione delle spese; illegittima condanna al pagamento dell’indennità per occupazione della porzione assegnata all’altro coerede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il tredicesimo e il quattordicesimo motivo nei limiti indicati in motivazione, rigettando tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni relative alla liquidazione delle spese e alla condanna al pagamento dell’indennità per occupazione della porzione assegnata all’altro condividente. La Corte ha invece confermato, quanto al resto, la ricostruzione della corte territoriale sulla insussistenza di uno spoglio possessoria, sulla legittimità delle opere eseguite nell’ambito dei poteri di uso della cosa comune e sulla corretta divisione ereditaria e formazione dei lotti.

Norme richiamate

  • art. 704 c.p.c.

    richiamato con riferimento al ricorso possessorio incidentale nel giudizio divisionale e alla sua gestione nel corso della causa

  • art. 360 c.p.c.

    usato per qualificare i motivi di ricorso e per delimitare i vizi deducibili in cassazione, in particolare dopo la riforma del n. 5

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti

  • art. 1102 c.c.

    consente al singolo comproprietario l’uso della cosa comune nei limiti del pari uso degli altri; le opere di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto, se funzionali alla gestione comune, rientrano nei poteri del comunista

  • art. 1140 c.c.

    richiamato sul concetto di possesso, distinto dal mero potere di fatto

  • art. 1146 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di successione nel possesso del dante causa

  • art. 1168 c.c.

    richiamato in tema di azione di reintegrazione e spoglio possessoria

  • art. 1170 c.c.

    richiamato in tema di manutenzione del possesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sui fatti costitutivi del possesso e dello spoglio

  • art. 2733-2735 c.c.

    richiamati tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione delle prove e dichiarazioni

  • art. 718 c.c.

    richiamato sulla divisione ereditaria e sulla formazione delle porzioni

  • art. 720 c.c.

    richiamato sulla divisione di beni non comodamente divisibili e sull’assegnazione con conguaglio

  • art. 727 c.c.

    richiamato quale criterio di massima nella formazione dei lotti, non come regola assoluta

  • art. 713 c.c.

    richiamato in tema di scioglimento della comunione ereditaria

  • art. 2646 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione della divisione

  • art. 2659 c.c.

    richiamato in tema di nota di trascrizione e identificazione catastale

  • art. 282 c.p.c.

    la provvisoria esecutività della sentenza opera per i capi condannatori e non automaticamente per le statuizioni dichiarative o costitutive; nella divisione occorre verificare il rapporto tra capi

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla formazione del giudicato e sugli effetti della sentenza di primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato sulle domande e questioni nuove in appello e sull’estensione del thema decidendum

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla compensazione delle spese nei limiti consentiti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato con riguardo alla motivazione e al giusto processo

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    richiamato per la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e per la disciplina della 'doppia conforme'

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, le opere necessarie a rendere materialmente separabili le porzioni assegnate possono essere poste a carico della comunione e la loro definizione può essere rimessa alla fase di attuazione, senza che ciò impedisca la pronuncia di scioglimento.
  • In una comunione ereditaria, il compossessore che realizzi lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento di un bene comune non integra automaticamente uno spoglio: occorre un comportamento durevole che trasformi il compossesso in possesso esclusivo o che impedisca il pari godimento degli altri.
  • Il semplice maggior uso di una porzione comune, se funzionale alla conservazione, manutenzione o gestione dell’impianto comune, rientra nei poteri di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., purché non venga alterata la destinazione del bene o compressa la pari utilizzabilità da parte degli altri partecipanti.
  • Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo o la mancata ammissione di prove ha l’onere di indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e, in caso di diniego istruttorio in appello, di dimostrare la puntuale reiterazione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
  • Nel giudizio di divisione, la stima dei beni va riferita al valore venale al tempo della divisione; la parte che invochi un aggiornamento deve allegare e provare un mutamento apprezzabile del mercato o del valore del cespite, non essendo sufficiente il solo decorso del tempo.
  • La formazione dei lotti nella divisione ereditaria è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può derogare al criterio di massima dell’eguaglianza formale quando ciò consenta una più razionale e funzionale ripartizione dell’asse, purché la motivazione sia adeguata.
  • La condanna al pagamento di un’indennità per occupazione successiva alla sentenza che attribuisce i beni non può fondarsi sul solo fatto materiale dell’uso esclusivo pregresso o continuato del bene comune: occorre verificare se vi sia stata una delibera di gestione o altri presupposti che rendano quell’uso fonte di pregiudizio ingiusto per gli altri condividenti.
  • In presenza di una sentenza costitutiva o dichiarativa, il capo di condanna collegato non è automaticamente provvisoriamente esecutivo: bisogna verificare il rapporto di corrispettività, dipendenza o accessorietà con la statuizione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoDivisione ereditariaSpese di liteTitolo esecutivo
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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