Cassazione Civile, Ordinanza n. 21873/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile commerciale. La società concedente, subentrata nel rapporto per cessione di ramo d’azienda, aveva agito per ottenere il rilascio dell’immobile dopo la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni. L’utilizzatrice si era opposta e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione del maxicanone iniziale e dei canoni versati, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 1526 c.c. al leasing traslativo e che la clausola contrattuale che disciplinava gli effetti della risoluzione fosse nulla o comunque eccessivamente penalizzante. In appello la censura era stata limitata al solo capo relativo al rigetto della domanda di restituzione dei canoni. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte d’appello escluso l’inderogabilità della disciplina richiamata e la sua applicabilità al leasing traslativo; 2) violazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che lo ius superveniens non potesse giustificare l’abbandono dell’orientamento tradizionale; 3) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., per avere ritenuto legittima la clausola contrattuale che prevedeva, in caso di risoluzione, l’acquisizione dei canoni già incassati e il pagamento dei corrispettivi residui attualizzati, al netto di quanto ricavato dal reimpiego del bene; 4) violazione della disciplina del leasing traslativo in relazione agli artt. 1526 e 1384 c.c., per avere la Corte subordinato la valutazione sulla riducibilità della penale alla previa restituzione del bene, ritenendo non attuale la domanda di riduzione in difetto di riconsegna dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata ai principi affermati dalle Sezioni Unite sul leasing traslativo: il risarcimento del concedente può essere predeterminato mediante clausola penale e, in forza dell’art. 1526, comma 2, c.c., il giudice può ridurre equitativamente la penale solo se manifestamente eccessiva. Nel caso concreto la clausola contrattuale prevedeva un meccanismo di riequilibrio che consentiva al concedente di ottenere quanto avrebbe percepito in caso di regolare esecuzione, detratto quanto ricavato dal bene restituito o riallocato, sicché non risultava manifestamente eccessiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava una vera violazione di legge, ma contestava in modo generico la valutazione della Corte territoriale circa l’assenza, al momento della decisione, di un elemento essenziale per la verifica dell’eccessività della penale, cioè la riconsegna del bene. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come rito con cui era stata introdotta la domanda in primo grado
la Corte ribadisce che il secondo comma consente alle parti di prevedere una disciplina diversa sulla sorte delle rate e che la clausola penale inserita nel leasing può essere ridotta solo se manifestamente eccessiva
invocato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disciplina applicabile, ma non ritenuto decisivo
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente in tema di certezza del diritto e affidamento, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’esito
utilizzato come parametro per la riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva
richiamato dalle Sezioni Unite come base della clausola penale nel leasing
richiamato per la riproposizione della domanda subordinata in appello incidentale condizionato
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma modificativa dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
art. 72-quater l.f.
citato nel richiamo ai precedenti sviluppi normativi della disciplina del leasing
richiamata come fonte della disciplina generale del leasing
Convenzione UNIDROIT di Ottawa del 26 maggio 1988
richiamata dalla Corte d’appello come elemento sistematico per la qualificazione finanziaria del leasing
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore può essere regolata da una clausola penale che predetermini il risarcimento dovuto al concedente, purché il meccanismo complessivo non sia manifestamente eccessivo.
- L’art. 1526, comma 2, c.c. non è norma inderogabile nel senso di impedire alle parti di prevedere una diversa regolazione economica della risoluzione; esso consente espressamente un accordo alternativo sulle somme trattenibili dal concedente, con controllo giudiziale di equità.
- La verifica della manifesta eccessività della penale va compiuta considerando l’intero assetto contrattuale e la funzione economica del leasing, anche alla luce della detrazione di quanto ottenuto dal reimpiego del bene.
- Quando la clausola risolutiva prevede la restituzione del bene e la detrazione del ricavato dalla sua rivendita o riallocazione, essa può essere ritenuta coerente con la causa del leasing e non manifestamente squilibrata.
- In cassazione, non è ammissibile sotto veste di violazione di legge la censura che si risolva nella mera critica dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concretezza o attualità dei presupposti per valutare la penale.
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