Cassazione Penale, Sentenza n. 26951/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in relazione all'esecuzione della sentenza n. 534/2011 (pena anni 3 mesi 6). Il ricorrente sostiene che parte della detenzione (dal 6/03/2013 al 16/03/2014, pari a 1 anno e 10 giorni) sia stata illegittima perché l'ordine di esecuzione non era aggiornato all'intervenuta causa di estinzione della pena (indulto) che è stata applicata solo con ordinanza depositata l'8/10/2018. La Corte d'Appello aveva negato la riparazione ritenendo che i periodi cautelari fossero stati scomputati per fungibilità e che la concessione dell'indulto attenga all'esecuzione della pena non riconducibile a errore; il ricorrente deduce invece che l'ingiusta detenzione deriva da illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione e che non ha avuto comportamento doloso o colposo, avendo ripetutamente richiesto l'applicazione dell'indulto sin dall'inizio della detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro. La Cassazione ha chiarito che il diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. può sorgere anche quando l'ingiusta detenzione deriva da vicende sopravvenute all'esecuzione della pena (quali l'applicazione tardiva dell'indulto), salvo che la detenzione illegittima sia imputabile a comportamento doloso o gravemente colposo del condannato che abbia concorso al ritardo. Ha altresì precisato che la disciplina della fungibilità (art. 657 c.p.p.) non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto, perché la fungibilità presuppone l'esistenza di una pena da eseguire. La Corte di appello dovrà valutare in nuovo esame: a) se il ritardo nell'applicazione dell'indulto sia dipeso da dolo o colpa grave del ricorrente; b) l'esatto ammontare della detenzione eventualmente ingiusta una volta esclusa o ricondotta la pena effettivamente eseguibile; c) le spese del giudizio di legittimità, regolandole in sede di rinvio.
Norme richiamate
Riconosce il diritto all'equa riparazione anche quando l'ingiusta detenzione deriva da illegittimità dell'ordine di esecuzione, originaria o sopravvenuta, purché non imputabile a comportamento doloso o gravemente colposo del condannato.
La disciplina dello scomputo per fungibilità non si applica quando la pena è stata dichiarata estinta per indulto, perché la fungibilità presuppone l'esistenza di una pena ancora eseguibile.
art. 672, comma 1 e art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamate a proposito dell'obbligo dell'autorità giudiziaria di aggiornare e rilevare d'ufficio cause estintive o rideterminative della pena; rilevanza nel valutare eventuale omissione dell'organo esecutivo nel segnalare o aggiornare la fine pena.
art. 5 CEDU
Principio che impone il diritto alla riparazione per detenzioni ingiuste senza distinzione di causa (richiamato a supporto dell'interpretazione estensiva dell'art. 314).
art. 3 e art. 24 Cost.
Richiamati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'estensione della tutela risarcitoria in caso di detenzione ingiusta.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione può sussistere anche quando la detenzione è dipesa da vicende sopravvenute all'esecuzione della pena (es. tardiva applicazione dell'indulto), purché non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso al ritardo.
- La fungibilità degli scomputi (art. 657 c.p.p.) non può essere invocata per escludere il diritto alla riparazione quando la pena è stata dichiarata estinta per indulto, perché non esiste più una pena da eseguire su cui operare lo scomputo.
- In caso di richiesta di riparazione dopo un intervento estintivo o riduttivo della pena, il giudice deve accertare puntualmente se e in quale misura la detenzione eccedeva la pena effettivamente eseguibile e se l'autorità giudiziaria ha omesso di aggiornare l'ordine di esecuzione.
- Il comportamento del condannato è rilevante: le richieste tempestive di applicazione del beneficio (indulto, liberazione anticipata, ecc.) e la documentazione delle istanze presentate possono rafforzare la domanda di riparazione; viceversa, un grave comportamento colposo o doloso del condannato che abbia determinato il ritardo ostacola il riconoscimento del risarcimento.
- Il giudice dell'esecuzione e la Corte territoriale devono motivare esplicitamente il loro convincimento sulla sussistenza o meno della colpa del detenuto e sulla correttezza dell'operato dell'organo esecutivo quando negano la riparazione in simili ipotesi.
- Quando sussistono dubbi o omissioni nel provvedimento di merito sulla documentazione delle istanze e sui motivi del ritardo, la sentenza di rinvio alla Corte d'Appello è lo strumento corretto per un nuovo esame conforme ai principi di legittimità richiamati.
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