Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente e di apertura di credito aveva chiesto di accertare che il rapporto si fosse estinto per effetto del proprio recesso, con conseguente illegittimità degli addebiti e delle annotazioni successive alla data di estinzione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo valida una clausola contrattuale, specificamente approvata, che collegava l'effetto di chiusura del rapporto al pagamento di quanto dovuto. In cassazione la società ha dedotto: violazione dei canoni ermeneutici contrattuali nell'interpretazione della clausola; nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di accordo; violazione delle norme sul recesso dai contratti di durata e sul rapporto tra autonomia contrattuale e norme imperative; violazione dell'art. 120-bis TUB; violazione degli artt. 1322, 1373, 1374, 1833, 1845 e 1855 c.c. Inoltre ha lamentato omessa pronuncia o motivazione sulle spese di primo grado per mancata compensazione in presenza di asserita soccombenza reciproca. La banca che aveva resistito in Cassazione è stata dichiarata inammissibile come controricorrente, perché non risultava dimostrata la sua successione alla banca parte del giudizio di merito; la banca originaria è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la costituzione della banca che aveva proposto controricorso in Cassazione, perché non provata la sua qualità di successore della banca effettivamente parte nei gradi di merito. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione dell'interpretazione della clausola contrattuale, attività riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici specificamente e puntualmente dedotta. Ha inoltre osservato che le censure non coglievano la ratio decidendi: la clausola non vietava il recesso, ma solo differiva l'efficacia del recesso al pagamento del debito pregresso, circostanza ritenuta compatibile con la libertà contrattuale e non equivalente a un corrispettivo del recesso vietato. I motivi sulle spese sono stati giudicati infondati, perché la Corte d'appello aveva comunque rigettato l'intero gravame e la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione; la condanna alle spese della parte soccombente implica il rigetto implicito delle censure correlate. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare che l'autonomia contrattuale consente di disciplinare le modalità del recesso, purché la pattuizione non violi norme imperative
la clausola era specificamente richiamata e approvata per iscritto, con conseguente efficacia anche se onerosa
richiamato per distinguere tra recesso e eventuali pattuizioni che ne regolino gli effetti; nella disciplina bancaria il divieto riguarda il corrispettivo o le spese collegate al recesso, non il differimento dell'efficacia fino al pagamento di debiti pregressi
indicata tra le norme che disciplinano i contratti di durata e il recesso, ma non ritenuta ostativa alla clausola in esame
richiamato quale base della facoltà di recesso dall'apertura di credito, facoltà non esclusa dalla clausola contestata
menzionato tra le norme sul recesso nei rapporti bancari, senza escludere la validità della pattuizione esaminata
art. 120-bis d.lgs. n. 385 del 1993
interpretato nel senso di vietare solo penalità e spese costituenti corrispettivo del recesso, non la clausola che subordina l'efficacia del recesso al pagamento di un debito già maturato
richiamato come canone ermeneutico dedotto dal ricorrente, ma ritenuto non specificamente violato
richiamato come canone ermeneutico dedotto dal ricorrente, ma non idoneo a fondare l'accoglimento
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo interpretativo, senza accoglimento
richiamato tra i canoni interpretativi invocati dal ricorrente, ma senza specifica dimostrazione della violazione
invocato per sostenere la nullità della clausola per difetto di accordo e indeterminatezza dell'oggetto, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e inammissibile
invocato in relazione alla presunta indeterminatezza dell'oggetto della clausola; doglianza non esaminabile perché nuova e generica
richiamato quale base della nullità dedotta dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato nullità della clausola
invocato per sostenere l'integrazione legale del contratto e l'inefficacia della pattuizione, ma il motivo è stato respinto
dedotto per omessa pronuncia sulle spese di primo grado; la Corte ha escluso il vizio perché il rigetto dell'appello comportava il rigetto implicito della relativa censura
invocato insieme all'art. 111 Cost. per difetto di motivazione, ma il motivo è stato rigettato
art. 111 Cost.
richiamato per la pretesa carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione complessiva
richiamato nel rigetto dell'appello anche quanto alla domanda di responsabilità aggravata e alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riconsiderata in cassazione se non nei limiti della violazione di specifici canoni ermeneutici, da indicare in modo puntuale e autosufficiente.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla lettura della clausola adottata dal giudice di merito una diversa interpretazione semplicemente più favorevole alla parte ricorrente, quando quella seguita dalla sentenza impugnata sia plausibile.
- In materia bancaria, è legittima la clausola che non sopprime il diritto di recesso da un rapporto a tempo indeterminato, ma ne differisce l'efficacia al pagamento delle obbligazioni già maturate nel rapporto; ciò non equivale a prevedere un corrispettivo o una penale per l'esercizio del recesso.
- Il divieto posto dalla disciplina bancaria sulle spese e penalità connesse al recesso colpisce i costi causati dall'esercizio del recesso stesso, non la regolazione pattizia dell'adempimento di debiti preesistenti al momento del recesso.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; chi le invoca deve dimostrare e indicare specificamente dove siano state dedotte prima.
- Il vizio di omessa pronuncia sulle spese non ricorre quando il rigetto integrale dell'impugnazione comporta implicitamente il rigetto delle censure sulla regolazione delle spese; inoltre la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione autonoma.
- Chi resiste in Cassazione in qualità di successore della parte del giudizio di merito deve allegare e provare i presupposti della successione, altrimenti la costituzione è inammissibile.
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