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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25434/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse per crediti fiscali relativi a IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale del Molise aveva dichiarato prescritti i crediti, applicando il termine quinquennale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto l'intervenuto annullamento ex lege, per effetto dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018, dei debiti di importo fino a mille euro affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000-2010, chiedendo che, per la relativa cartella, fosse dichiarata la cessata materia del contendere; (2) ha censurato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2496 c.c. e comunque l'errore della CTR nell'aver ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, sostenendo che i crediti erariali non sono prestazioni periodiche e soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale, salvo diversa previsione di legge. Il contribuente ha resistito con controricorso, depositando anche memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti in cui una delle cartelle risultava annullata ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, dichiarando per essa la cessata materia del contendere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la tesi dell'agente della riscossione: i crediti IVA non sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, ma al termine ordinario decennale, poiché l'obbligazione tributaria non ha natura periodica. La CTR aveva quindi errato nel dichiarare prescritte le cartelle impugnate. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR per il Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    debiti fino ad euro mille affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010

    produce l'annullamento ex lege dei debiti rientranti nel suo ambito applicativo, con conseguente cessazione della materia del contendere per i crediti interessati

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2496 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte, nella sostanza, afferma che la natura del credito tributario esclude l'applicazione del termine quinquennale delle prestazioni periodiche

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    non si applica ai crediti tributari erariali, che non costituiscono prestazioni periodiche

  • art. 2946 c.c.

    si applica in via generale ai crediti d'imposta, in mancanza di una diversa disciplina speciale

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    è richiamato come esempio di previsione speciale che può derogare al termine ordinario di prescrizione

  • Cass. n. 23397/2016

    menzionata dalla CTR come precedente relativo ai contributi previdenziali, ma ritenuta non pertinente alla fattispecie tributaria esaminata

Massime di principio

  • I crediti erariali, una volta divenuto definitivo l'accertamento, non hanno natura di prestazioni periodiche e pertanto non ricadono nel termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., salvo che una specifica norma di legge disponga diversamente.
  • Per i crediti IVA, IRAP e in generale per i crediti d'imposta, il termine di prescrizione ordinario è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.; la mera iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non determinano di per sé una riduzione del termine prescrizionale.
  • Quando un debito affidato all'agente della riscossione rientra nell'annullamento ex lege previsto da una disposizione sopravvenuta, il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente ai crediti colpiti dalla sanatoria.
  • La qualificazione della pretesa come tributo erariale impedisce di applicare in via analogica la disciplina delle obbligazioni periodiche, poiché ogni periodo d'imposta dà luogo a una distinta obbligazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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