Cassazione Civile, Ordinanza n. 10179/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso integralmente la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre applicato l'art. 96 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta per ottenere la rimozione di una rampa/terrazza realizzata da due proprietarie su una porzione di fondo altrui, senza titolo, e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, dopo una prima riforma poi cassata, in sede di rinvio ha nuovamente rigettato il gravame delle convenute e confermato la condanna alla demolizione/ripristino e al risarcimento. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte escluso l'usucapione del diritto a mantenere la terrazza; 2) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver ordinato la demolizione di una porzione di manufatto più ampia di quella domandata; 3) violazione di legge per avere riconosciuto il danno senza prova del pregiudizio; 4) violazione dell'art. 981 c.c. per avere liquidato il danno anche nel periodo in cui l'attore era soltanto nudo proprietario; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili e/o manifestamente infondati: il primo perché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove sull'estensione della preesistente costruzione, non consentita in legittimità; il secondo perché non sussisteva ultrapetizione, avendo il giudice ordinato la demolizione e il rilascio nei limiti della domanda; il terzo perché l'azione reale ripristinatoria non esclude il risarcimento del danno da mancato godimento e la censura sulla quantificazione era generica; il quarto perché la questione della nuda proprietà non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito; il quinto perché la regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sulla mancata compensazione.
Norme richiamate
la censura sull'onere della prova non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito e delle prove sull'estensione del manufatto e sull'usucapione
non vi è ultrapetizione quando il giudice ordina demolizione e rilascio nei limiti della domanda proposta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà rivolte al merito o comunque infondate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma il vizio non è stato ravvisato
la questione della legittimazione del nudo proprietario al risarcimento non era stata trattata nella sentenza impugnata e la censura è stata dichiarata inammissibile per novità
la condanna alle spese segue la soccombenza prevalente e la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta accelerata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo richiesta della parte ricorrente
in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. si applicano il terzo e quarto comma, con condanna a somma ulteriore e alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice dispone la demolizione o il rilascio del bene entro l'ambito del bene e del petitum sostanziale dedotto in giudizio.
- L'azione reale volta alla rimozione dell'opera illegittimamente insistente sul fondo non esclude, di per sé, il risarcimento del danno da mancato godimento della porzione occupata.
- La censura sulla quantificazione del danno deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi posti a base della decisione di merito; non basta un richiamo generico alla consulenza tecnica d'ufficio.
- Una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se il ricorrente non allega e non indica specificamente dove l'abbia dedotta nei gradi di merito.
- La regolazione delle spese processuali, inclusa la scelta di non compensarle, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione autonoma sulla mancata compensazione.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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