Sentenza n. 6381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente con accredito di 2.000 euro, liquidando le spese del primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese, sostenendo che l’importo di 400 euro fosse meramente simbolico, non conforme al decoro della professione forense e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 111 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c. e dell’art. 9 della legge n. 1/2012. Secondo l’appellante, il carattere seriale della controversia non avrebbe potuto giustificare una riduzione così significativa delle spese e la somma dovuta avrebbe dovuto essere liquidata in 1.355 euro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza esclusivamente sulla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 400 a 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili. Tuttavia, il giudice deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendosene discostare con adeguata motivazione; resta comunque vietata la liquidazione di somme simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la rilevante riduzione. La serialità, inoltre, non giustificava la compensazione o la riduzione automatica delle spese e poteva anzi aggravare la posizione dell’amministrazione che avesse mantenuto una condotta già reiteratamente ritenuta illegittima. L’importo di 800 euro è stato ritenuto equo in relazione alla natura, alla difficoltà e all’impegno richiesti dalla controversia. Le spese del grado d’appello sono state compensate, considerato il solo parziale accoglimento della domanda, poiché erano stati richiesti 1.355 euro.
Norme richiamate
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato.
L’abrogazione delle tariffe elimina il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali non sono minimi obbligatori, ma criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale.
Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
Quando il compenso non è stato determinato per iscritto, esso è liquidato dal giudice sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
I valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
La liquidazione deve considerare le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni; uno scostamento apprezzabile dai parametri richiede motivazione.
Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, ai quali il giudice deve fare riferimento pur potendosene discostare motivatamente.
Costituisce il limite legale alla discrezionalità nella liquidazione, vietando la determinazione di compensi manifestamente sproporzionati o simbolici e non conformi al decoro professionale.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione immotivata e manifestamente insufficiente delle spese può incidere negativamente su tale principio.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante anche nella regolazione delle spese processuali.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta al giudice.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi motivatamente.
- Il giudice amministrativo conserva ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve considerare i parametri del D.M. n. 55/2014 e motivare gli scostamenti apprezzabili dai relativi valori e limiti di oscillazione.
- La discrezionalità nella liquidazione delle spese incontra il limite del divieto di determinare compensi meramente simbolici e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- La mera serialità del contenzioso non giustifica automaticamente una riduzione significativa o una compensazione delle spese; una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri deve essere sorretta da una motivazione concreta e adeguata, anche alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- La reiterata resistenza dell’amministrazione a pretese già riconosciute illegittime in sede giurisdizionale non costituisce, di per sé, ragione per ridurre le spese a carico dell’amministrazione e può assumere rilievo contrario nella valutazione della regolazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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