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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 1004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l’accertamento notificato il 3 gennaio 2005 per IRPEF, IRAP e IVA relative al 2001. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi dello studio legale e spese di rappresentanza, con il conseguente recupero dell’IVA. In primo grado la CTP di Lecco aveva ridotto dal 50% al 30% la quota indeducibile delle spese di gestione, considerando che i locali erano utilizzati anche dalla società Servizi Aziendali Integrati S.r.l.; la CTR Lombardia aveva confermato tale valutazione e ritenuto non provata l’inerenza delle spese di rappresentanza. Il contribuente ha proposto sette motivi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione/consegna del verbale di chiusura; carenze di motivazione e omessa pronuncia della CTR sulle contestazioni d’appello e sulla nullità dell’accertamento; ripartizione delle spese di gestione e applicazione dell’accordo del 18 dicembre 1999 con la società; vizi di motivazione e valutazione delle prove; mancato esame del contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado; indetraibilità dell’IVA sui costi di gestione; indeducibilità del costo di un paio di scarpe, che il contribuente qualificava come spesa di rappresentanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha lasciato ferme le decisioni di merito: indeducibilità del 30% delle spese di gestione dello studio e mancato riconoscimento delle spese di rappresentanza contestate, con i relativi effetti IVA. Tutti e sette i motivi sono stati dichiarati inammissibili: in prevalenza perché i quesiti di diritto erano generici, non si confrontavano con la ratio decidendi o non rispettavano i requisiti allora richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.; per le doglianze di omessa pronuncia e di mancato esame dei motivi d’appello è mancata la necessaria riproduzione puntuale degli atti e delle contestazioni, in violazione del principio di autosufficienza. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si era costituita. La sentenza impugnata era la decisione della CTR Lombardia n. 55/1/2007, depositata il 25 giugno 2007, che aveva rigettato l’appello del contribuente contro la decisione parzialmente favorevole della CTP di Lecco.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel caso di specie, invece, il quesito di diritto (rubricato come 1^ quesito), che attiene alle violazioni di legge, è unico per le diverse violazioni denunciate e non fa riferimento alle singole disposizioni che si assumono disattese dalla CTR, sicchè non è possibile stabilire a quali di esse il quesito stesso si riferisca.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile al caso, i quesiti di diritto e il momento di sintesi dovevano individuare in modo specifico e distinto l’errore denunciato, confrontandosi con la ragione della decisione impugnata. Quesiti generici o cumulativi, che non chiariscono a quale violazione si riferiscano, comportano l’inammissibilità delle relative censure.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; con la conseguenza che tali motivi di gravame devono essere sempre riprodotti nel ricorso per cassazione.

    Chi denuncia in Cassazione che il giudice di merito non abbia esaminato motivi d’appello, domande o eccezioni deve riportarne nel ricorso il contenuto puntuale e indicare gli atti in cui sono stati proposti. Il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare tali elementi nei fascicoli; la loro omissione rende la censura inammissibile.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Il quesito in parola, pertanto, non investe in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto, secondo quanto statuito, al riguardo, dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

    La Corte non ha deciso nel merito se la garanzia del verbale e del termine per presentare osservazioni si applichi anche a un accesso istantaneo: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito non affrontava la ratio della sentenza impugnata.

  • Art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 7, legge n. 212 del 2000

    Per quanto concerne, infatti, la censura relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il relativo quesito di diritto, formulato a conclusione del motivo, si limita ad una generica affermazione dell'esistenza della violazione di legge denunziata, senza investire in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto.

    La Corte non ha stabilito se l’avviso fosse adeguatamente motivato: la censura sul difetto di motivazione e quella di omessa pronuncia non hanno superato i requisiti di ammissibilità, perché il quesito era generico e le contestazioni d’appello non erano state riprodotte puntualmente nel ricorso.

  • Art. 112 c.p.c.

    Ebbene, nel caso concreto, il ricorrente riporta nel ricorso per cassazione le deduzioni svolte in primo grado circa la nullità, per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, afferma che tali contestazioni sarebbero state riprodotte nel proprio atto di appello "ampliandone la motivazione sotto il profilo giuridico" (ricorso, p. 15), e si duole del fatto che la CTR non le abbia esaminate. E tuttavia, siffatte contestazioni, asseritamente proposte nel giudizio di appello in forma "ampliata", non sono state riprodotte nel ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza.

    Per dedurre utilmente l’omessa pronuncia occorre che la domanda o eccezione sia autonomamente apprezzabile e sia riportata nel ricorso per Cassazione nei suoi termini esatti, con l’indicazione dell’atto o del verbale in cui fu proposta. Nel caso concreto tali requisiti non risultavano rispettati.

  • Art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 54 D.P.R. n. 917 del 1986

    Nel caso di specie, invece, il quesito di diritto (rubricato come 1^ quesito), che attiene alle violazioni di legge, è unico per le diverse violazioni denunciate e non fa riferimento alle singole disposizioni che si assumono disattese dalla CTR, sicchè non è possibile stabilire a quali di esse il quesito stesso si riferisca.

    Le contestazioni relative all’onere della prova, alla valutazione dell’accordo del 18 dicembre 1999 e alla motivazione sulla quota indeducibile non sono state decise nel merito: il motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione cumulativa e generica dei quesiti e per l’inadeguatezza del momento di sintesi sul vizio di motivazione.

  • Art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    In primo luogo, infatti, la censura difetta di autosufficienza, atteso che non viene riprodotto nel ricorso per cassazione - secondo quanto prescritto dal succitato insegnamento costante di questa Corte - il motivo di appello che si assume contenesse (p. 34 del ricorso) l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo.

    La censura sulla mancata pronuncia della CTR riguardo al presunto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado è stata dichiarata inammissibile: il ricorrente non ha riprodotto il motivo d’appello che avrebbe contenuto tale eccezione e il quesito di diritto era generico.

  • Artt. 17 e 19 D.P.R. n. 633 del 1972

    Il quesito in parola, pertanto, non investe in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto, secondo quanto statuito, al riguardo, dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

    La Corte non ha deciso nel merito il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi di gestione: il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito si limitava ad affermare in modo astratto il contenuto delle norme, senza confrontarsi con la ragione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta affermare che una norma è stata violata: ogni censura deve identificare con precisione l’errore e confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata. Un quesito astratto o che propone soltanto una soluzione alternativa può essere dichiarato inammissibile.
  • Se si lamenta che il giudice d’appello abbia ignorato argomenti, domande o eccezioni, occorre riprodurli nel ricorso per Cassazione in modo puntuale e indicare dove e quando furono formulati. Non è sufficiente rinviare genericamente agli atti di causa.
  • Quando un unico motivo contiene più violazioni autonome, i requisiti formali devono consentire di capire quale quesito riguardi ciascuna violazione; un quesito cumulativo e indifferenziato può rendere inammissibile il motivo.
  • La decisione non costituisce una pronuncia di merito sui requisiti sostanziali di deducibilità o detraibilità delle spese contestate, né sull’applicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli accessi istantanei: il ricorso è stato respinto per ragioni processuali e di formulazione delle censure.

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