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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 7 novembre 1990 un avviso di rettifica per l’IVA relativa al 1987, recuperando a tassazione i corrispettivi che presumeva occultati mediante vendite non contabilizzate. La ricostruzione si basava sulla differenza tra le giacenze di magazzino al 31 dicembre 1986, pari a lire 1.377.130.000, e quelle rilevate al 30 aprile 1987, pari a lire 31.000.000. Il contribuente sosteneva che la merce mancante fosse stata distrutta da un fortunale verificatosi nel gennaio 1987 e impugnava la sentenza della CTR della Calabria che, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva ritenuto non provata tale distruzione. In Cassazione contestava l’uso di una presunzione di secondo grado e la motivazione della CTR; lamentava inoltre l’omesso esame di una missiva dei Carabinieri e della sentenza penale che lo aveva assolto, nonché una contraddizione tra il riconoscimento del valore della merce rinvenuta e la mancata prova della distruzione di quella non rinvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunzione e sulla motivazione: la CTR aveva fondato la conclusione non su una presunzione usata come fatto noto, ma sulla rilevante differenza tra le giacenze e sulla mancata prova che la merce contabilizzata come residua esistesse e fosse stata distrutta. La censura relativa alla missiva e alla sentenza penale è stata dichiarata inammissibile, perché il ricorrente non ne aveva trascritto integralmente il contenuto, necessario per consentire alla Corte di verificarne la decisività. È stata respinta anche la censura di contraddittorietà: la prova del valore dei beni rinvenuti non dimostrava che anche quelli mancanti fossero stati distrutti. È rimasto quindi fermo l’esito della CTR, favorevole all’Agenzia e alla pretesa fiscale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Articoli 2727 e 2729 del codice civile

    Per contro, si osserva da parte di questa dottrina, sarebbe lecito ritenere che attraverso presunzioni, dotate dei requisiti di gravita, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c. , sia possibile comprovare un fatto - che, in tal modo, diventa "noto" - che può essere assunto come premessa per una inferenza presuntiva finalizzata alla prova di un fatto "ignorato".

    La Corte esclude che sia sempre vietato fondare una presunzione su un fatto accertato a sua volta per presunzioni. Il divieto di praesumptio de praesumpto rileva, secondo la pronuncia, quando una presunzione venga trattata come fatto noto per ricavarne un’altra; non opera invece se la premessa è un fatto noto autonomamente certo o comprovato. Nel caso concreto, la CTR aveva valorizzato la differenza tra le giacenze e la mancata prova della distruzione della merce.

  • Articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    Questa Corte ha, invero, più volte affermato che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato, o insufficientemente valutato, che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti del giudizio di merito, di delibare la decisività della risultanza stessa.

    Chi denuncia in Cassazione l’omesso esame di un documento deve riportarne integralmente il contenuto nel ricorso, così da permettere alla Corte, che non può esaminare direttamente gli atti di merito, di valutare se il documento sia decisivo. La mancata trascrizione comporta l’inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • In una rettifica fiscale basata su presunzioni, la contestazione di una presunzione di secondo grado non è sufficiente: occorre mostrare che il giudice abbia effettivamente assunto una presunzione come fatto noto per costruirne un’altra. Un fatto accertato o comprovato può invece fungere da base per un’inferenza presuntiva successiva.
  • Quando il contribuente sostiene che merci mancanti siano state distrutte, deve fornire elementi idonei a dimostrare sia l’esistenza dei beni contabilizzati sia la loro distruzione; la prova del valore della merce danneggiata e ancora reperibile non prova automaticamente la sorte di quella assente.
  • Per denunciare in Cassazione l’omesso esame di un documento, occorre trascriverne integralmente il contenuto nel ricorso e indicare quale risultanza decisiva sia stata trascurata. La sola menzione del documento non consente di valutarne la decisività.
  • La motivazione non è contraddittoria solo perché riconosce provato un fatto (il valore dei beni rinvenuti) e non un fatto distinto (la distruzione dei beni mancanti): la contraddizione rileva quando argomentazioni incompatibili impediscono di comprendere la ragione della decisione.

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