Sentenza del 21/01/2015 n. 986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di rettifica notificato il 19 dicembre 1994, relativo all’IVA 1991 detratta per l’acquisto di beni ritenuti non inerenti all’attività d’impresa. Dopo la cassazione con rinvio della precedente sentenza d’appello, la CTR della Campania, con sentenza n. 77/52/2009 depositata il 29 aprile 2009, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Amministrazione, giudicando legittimo l’accertamento per un importo inferiore alla pretesa originaria. La società ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la CTR ammesso eccezioni che assumeva nuove e tardive; violazione delle norme sull’accertamento induttivo e vizio di motivazione, contestando la mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti; violazione della L. n. 284/1991 e vizio di motivazione, contestando che l’applicazione di tariffe inferiori ai minimi ufficiali potesse fondare l’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Per le censure di violazione di legge mancavano i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.; per quelle motivazionali mancava, per ciascuna censura, il necessario momento di sintesi che identificasse il fatto controverso e l’errore imputato al giudice di merito. L’art. 366-bis era applicabile perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 aprile 2009. La Corte ha precisato che tali requisiti valgono anche per l’impugnazione di una sentenza pronunciata in sede di rinvio. La decisione della CTR resta quindi ferma; nulla sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per quanto concerne, poi, i denunciati vizi motivazionali, va osservato che, a tenore dell'art. 366 bis c.p.c., comma 2 (del pari applicabile alla fattispecie ratione temporis), la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente.
Per i ricorsi soggetti alla norma, le censure di violazione di legge dovevano essere accompagnate da quesiti di diritto; quelle per vizio di motivazione dovevano contenere un autonomo e specifico momento di sintesi, ulteriore rispetto alla descrizione del motivo. La mancanza di tali requisiti comportava l’inammissibilità.
Art. 345 c.p.c.
La società invocava la norma per contestare l’ammissione in appello di eccezioni che riteneva nuove, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarando inammissibile il ricorso per la mancanza del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
La norma è stata invocata dalla società contro la legittimità dell’accertamento induttivo, ma la Corte non ne ha valutato la corretta applicazione nel merito, perché la relativa censura era inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per contestare i presupposti dell’accertamento induttivo; la Corte non ha deciso tale questione sostanziale, essendo la censura inammissibile per difetto del quesito di diritto.
L. n. 284/1991, art. 1
La società sosteneva che la comunicazione delle tariffe minime avesse finalità esclusivamente turistico-commerciali e non fiscali. La Corte non ha esaminato questa interpretazione nel merito, poiché mancava il quesito di diritto prescritto per la censura.
D.Lgs. n. 40/2006
Per quanto concerne, infatti, le violazioni di legge denunciate la ricorrente ha omesso di formulare - in relazione a ciascuna delle censure proposte - il quesito di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/2008; Cass. S.U. 19444/2009; Cass. 12610/2010), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata in data 29.4.2009, ossia dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 , che ha introdotto tale norma
Il decreto ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c. e, secondo la decisione, tale disciplina si applicava in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata: la pronuncia del 29 aprile 2009 ricadeva nel periodo di vigenza della norma.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati dalla società. La Corte non li ha scrutinati nel merito, perché le censure non rispettavano i requisiti di formulazione prescritti dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede specifici requisiti di formulazione del ricorso per cassazione, la loro omissione può impedire l’esame nel merito anche di contestazioni potenzialmente fondate.
- Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., ogni censura di violazione di legge doveva contenere un quesito di diritto specifico; ogni censura motivazionale doveva indicare autonomamente, con un momento di sintesi, il fatto controverso e l’errore denunciato.
- I requisiti dell’art. 366-bis c.p.c. si applicavano anche ai ricorsi contro sentenze pronunciate in sede di rinvio e la disciplina era determinata dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
- Una pronuncia d’inammissibilità per difetti formali del ricorso non equivale a una decisione di merito sulla legittimità dell’accertamento fiscale o sulla fondatezza delle singole contestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 978 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 980 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 984 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 985 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 990 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →