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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 985 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di rettifica IVA notificato il 19 dicembre 1994 per il 1992, con cui l’Ufficio contestava la detrazione dell’imposta relativa ad acquisti ritenuti non inerenti all’attività d’impresa. Dopo la cassazione con rinvio della precedente decisione d’appello, la CTR della Campania, con sentenza n. 78/52/2009 depositata il 29 aprile 2009, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Amministrazione e ritenuto legittimo l’accertamento per un importo inferiore a quello richiesto. La società ha impugnato tale sentenza con tre motivi: ingresso in appello di eccezioni asseritamente nuove, violazione delle regole sull’accertamento induttivo e insufficienza degli elementi a suo fondamento, e illegittimo uso delle tariffe inferiori ai minimi ufficiali comunicati all’ETP come base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Per le censure di violazione di legge mancavano i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.; per quelle motivazionali mancava, per ciascuna, il necessario momento di sintesi, distinto dalla mera illustrazione del motivo. L’obbligo valeva anche per una sentenza pronunciata in sede di rinvio. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni sull’accertamento IVA, sulle eccezioni nuove o sulle tariffe. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per quanto concerne, infatti, le violazioni di legge denunciate la ricorrente ha omesso di formulare - in relazione a ciascuna delle censure proposte - il quesito di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.

    Nel regime temporale applicabile alla sentenza impugnata, ogni motivo di ricorso per cassazione che denunciava una violazione di legge doveva essere corredato da uno specifico quesito di diritto. Per le censure motivazionali era inoltre necessario un momento di sintesi che identificasse autonomamente il fatto controverso e l’insufficienza o contraddittorietà denunciata; la sola esposizione argomentativa non bastava.

  • Art. 360 c.p.c.

    a tenore dell'art. 366 bis c.p.c., comma 2 (del pari applicabile alla fattispecie ratione temporis), la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente

    La censura per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. doveva indicare in modo sintetico e autonomo il fatto decisivo controverso e l’errore motivazionale, oltre alla spiegazione del motivo.

  • D.Lgs. n. 40 del 2006

    essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata in data 29.4.2009, ossia dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 , che ha introdotto tale norma

    Il decreto ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c.; il requisito era applicabile ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati nel periodo previsto dalla disciplina transitoria. La successiva abrogazione non rilevava per la sentenza pubblicata il 29 aprile 2009.

Massime di principio

  • Per valutare i requisiti formali di un ricorso per cassazione occorre fare riferimento alla disciplina applicabile alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, comprese le norme transitorie.
  • Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., ogni motivo che denuncia violazione di legge deve concludersi con un quesito di diritto specifico; la sua omissione può rendere inammissibile la censura.
  • Nel medesimo regime, il motivo di vizio motivazionale deve contenere un momento di sintesi autonomo che individui il fatto decisivo controverso e il difetto della motivazione: non è sufficiente che tali elementi siano ricavabili dal testo complessivo del motivo.
  • I requisiti formali del ricorso per cassazione si applicano anche all’impugnazione di una sentenza pronunciata in sede di rinvio. Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tali carenze, le questioni di merito non vengono decise e la pronuncia non costituisce una conferma sostanziale dell’accertamento.

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