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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento n. 1/2/09, depositata il 28 gennaio 2009, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale. La società aveva acquistato l’area beneficiando delle imposte agevolate previste dall’art. 33 della L. n. 388/2000. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione di tale norma e delle disposizioni urbanistiche richiamate, sostenendo che l’area non fosse inclusa in un piano urbanistico particolareggiato e che i PRG dei Comuni della Provincia di Trento non fossero assimilabili a tali piani. Ha inoltre prospettato la necessità di una convenzione in caso di lottizzazione privata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e compensato integralmente le spese, perché la giurisprudenza si era consolidata dopo la proposizione del ricorso. Ha ritenuto che l’agevolazione possa spettare anche quando il PRG, pur non essendo formalmente un piano particolareggiato, contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate da consentire gli stessi risultati edificatori. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che le integrazioni e gli schemi del PRG applicabile al fondo, sito nel Comune di Storo, equivalevano a un piano particolareggiato; tale accertamento di fatto non era stato contestato sotto il profilo della motivazione. La questione della necessità di una convenzione per una lottizzazione privata è stata dichiarata inammissibile perché nuova: non era stata esaminata dalla sentenza impugnata e l’Agenzia non aveva indicato quando e come l’avesse dedotta nei precedenti gradi, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 388/2000, art. 33, comma 3

    La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

    L’agevolazione comporta l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di immobili in aree soggette a strumenti urbanistici idonei, purché l’area sia utilizzata a fini edificatori entro cinque anni dal trasferimento. Non è indispensabile che lo strumento abbia formalmente la denominazione di piano particolareggiato: rileva che consenta risultati edificatori equivalenti.

  • L. n. 1150/1942, art. 28

    La disposizione è citata tra quelle invocate dall’Agenzia, ma la Corte non ne espone né applica un’interpretazione autonoma; decide la controversia in base alla portata dell’agevolazione prevista dall’art. 33 della L. n. 388/2000 e all’idoneità concreta del PRG.

  • L. n. 350/2003, art. 2

    La norma è richiamata dall’Agenzia tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ricava una regola interpretativa autonoma nella decisione.

  • L. n. 448/2001, art. 76

    La norma è richiamata dall’Agenzia tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ricava una regola interpretativa autonoma nella decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato dall’Agenzia in cassazione; il motivo così formulato è stato giudicato infondato.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi deduce in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente quando e come l’abbia proposta nel giudizio di merito. In mancanza, la questione è nuova e inammissibile.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili in aree interessate da piani urbanistici particolareggiati, conta la concreta capacità dello strumento urbanistico di disciplinare l’edificazione, non la sua denominazione formale. Un PRG può essere sufficiente se contiene prescrizioni dettagliate che esauriscono la disciplina necessaria e consentono risultati equivalenti a quelli di un piano particolareggiato.
  • L’agevolazione resta subordinata al rispetto del termine previsto dalla legge: l’utilizzazione edificatoria deve avvenire entro cinque anni dal trasferimento.
  • In cassazione non è possibile introdurre per la prima volta una questione che presuppone fatti o allegazioni non esaminati dal giudice di merito. Occorre indicare con precisione in quale fase e con quali atti la questione sia stata proposta; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
  • Quando la conclusione dipende da un accertamento di fatto del giudice di merito, come il contenuto concreto delle prescrizioni del PRG, tale accertamento non viene rimesso in discussione se il ricorrente non lo censura adeguatamente.

Testo integrale

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