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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05531/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua e umidità verificatesi in un appartamento di proprietà privata situato in un edificio condominiale, con conseguente deterioramento di muri e soffitto. La proprietaria dell'immobile aveva chiesto la condanna del condominio al risarcimento dei danni e all'eliminazione delle infiltrazioni, assumendo che i fenomeni fossero ricorrenti dal 2007 e poi ancora nel 2009 e nel 2010. Il condominio aveva contestato la propria responsabilità, deducendo di avere sostituito nel 2009 la colonna di scarico e sostenendo che le infiltrazioni provenissero in realtà dall'immobile del piano superiore, di proprietà di un terzo chiamato in causa; aveva inoltre chiamato in causa la propria assicurazione, che aveva già corrisposto un indennizzo parziale. In primo grado il condominio e il terzo chiamato furono condannati al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante per la mancata locazione dell'appartamento. In appello la responsabilità del condominio venne confermata solo per le infiltrazioni "vecchie" anteriori ad aprile 2010, mentre fu esclusa per le infiltrazioni "nuove" successive a tale data, con riduzione del risarcimento e conferma del danno da mancato canone. Nel ricorso per cassazione il condominio ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare un supplemento di CTU che escludeva l'origine condominiale delle infiltrazioni, avrebbe male applicato l'onere della prova e valorizzato indizi non dedotti dalle parti; 2) violazione degli artt. 1175, 1223, 1227, 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., censurando la liquidazione del lucro cessante per la mancata locazione tra agosto 2009 e marzo 2010, sostenendo che l'immobile era comunque abitabile, che il danno era evitabile con ordinaria diligenza e che la proprietaria non aveva provato l'impossibilità di locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, che operava la preclusione da "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sicché non era proponibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la motivazione di appello, poiché le decisioni di merito erano concordi sulle questioni di fatto rilevanti quanto alle infiltrazioni anteriori ad aprile 2010. Ha poi affermato che le doglianze formulate sotto gli artt. 115 e 116 c.p.c. erano in realtà contestazioni sul merito della valutazione delle prove e della CTU, non già denunciate violazioni dei limiti legali di utilizzazione delle prove; di conseguenza esse non erano scrutinabili in sede di legittimità. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo abbia ripartito tra le parti in modo errato, non quando abbia semplicemente ritenuto provati i fatti sulla base delle risultanze istruttorie. Infine, la censura ex art. 1227 c.c. è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non risultando dedotta e trattata nei gradi di merito. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi evocati nei numeri 3, 4 e 5 non possono essere usati per trasformare in vizio di legittimità un mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio o sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a parte diversa da quella gravata; non quando ritenga provato il credito o il fatto controverso sulla base del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non risulta violato quando la censura mira in realtà a criticare la valutazione del merito e non l'eventuale omessa pronuncia su una domanda o eccezione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non se attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disconosce la regola del prudente apprezzamento nei limiti consentiti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello che confermi quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 1227 c.c.

    La questione del concorso colposo del creditore è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione e non risulti trattata nei gradi di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione il merito della valutazione delle prove, inclusa la CTU, salvo che si alleghi una vera violazione delle regole legali di ammissione o valutazione della prova.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio tra le parti; non quando ritenga raggiunta o non raggiunta la prova sulla base delle risultanze istruttorie.
  • La doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei limiti di legge; non basta contestare che abbia preferito alcune prove ad altre.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice si discosti dal prudente apprezzamento in violazione di una specifica regola di prova; non è sufficiente lamentare una cattiva ponderazione degli elementi istruttori.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
  • Le questioni nuove, che richiedono accertamenti di fatto e non siano state dedotte o trattate nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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