Cassazione Penale, Sentenza n. 21298/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/04/1992, n. 285) sostenendo due vizi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a mezzo PEC al difensore Avv. Manuele Adami (compariva sulla ricevuta la dicitura "mancata consegna"); 2) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Il ricorso ha dedotto che la notifica non si era perfezionata e quindi che difensore e imputato non erano stati avvisati dell'udienza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente, accertando che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello tramite PEC non si era perfezionata (la ricevuta indicava "mancata consegna") e non risultava che la mancata consegna fosse imputabile al destinatario. Per tale ragione la notifica avrebbe dovuto essere eseguita mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012. La mancanza di notifica integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
Norma incriminatrice applicata alla fattispecie per la quale il ricorrente era stato condannato (guida in stato di ebbrezza con le soglie previste dalla norma)
Stabilisce che, quando la notificazione telematica non si perfeziona (es. mancata consegna PEC), la notifica deve essere eseguita mediante deposito in cancelleria; principio applicato dalla Cassazione per ritenere invalida la notifica effettuata via PEC senza perfezionamento
artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Le carenze della notifica che impediscono l'effettiva partecipazione dell'imputato o del difensore all'udienza integrano una nullità assoluta, con effetto sanante solo con annullamento della decisione
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (pronuncia Maritan, Rv. 26359801)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'inosservanza delle regole di notifica telematica che impedisce la conoscenza dell'udienza determina nullità assoluta della sentenza
Massime di principio
- La notifica tramite PEC si considera perfezionata solo se il sistema di notifiche telematiche attesta la consegna; l'indicazione "mancata consegna" fa venir meno il perfezionamento.
- Se la notificazione telematica non si perfeziona e non è dimostrabile che la mancata consegna sia imputabile al destinatario, la norma impone la notifica mediante deposito in cancelleria; il mancato deposito comporta nullità assoluta.
- La nullità per difetto di notifica è di natura assoluta e può condurre all'annullamento della sentenza indipendentemente dall'esito della controversia sui profili di merito.
- In casi simili il difensore o l'imputato devono verificare le ricevute di PEC e, in presenza di segnalazioni di mancata consegna, sollecitare la notifica per deposito in cancelleria o impugnare tempestivamente, poiché la prova della imputabilità della mancata consegna al destinatario è determinante.
- Quando un motivo processuale (es. nullità di notifica) è fondante e assorbente, le doglianze di merito (es. valutazione delle attenuanti) possono restare inespugnate e saranno valutate nel nuovo giudizio dopo il rinvio.
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