Cassazione Penale, Sentenza n. 21257/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 17/06/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Savona (18/07/2019) per il reato di occultamento o distruzione continuata di documenti contabili. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo l'assenza del dolo specifico volto a impedire la ricostruzione dei redditi (addebitando l'anomalia contabile al professionista incaricato e al mancato pagamento dei suoi compensi, nonché all'esibizione delle fatture in sede di accertamento); (2) e (4) vizio di motivazione per non aver riconosciuto lo stato di necessità, la particolare tenuità del fatto e per il rigetto delle attenuanti generiche; (3) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, dato che i fatti sarebbero riferibili agli anni 2011-2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e mera riproposizione di censure già valutate dai giudici del merito; i motivi relativi allo stato di necessità, alla particolare tenuità e alle attenuanti generiche sono stati rigettati perché la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua (l'imputato aveva continuato a svolgere l'attività emettendo fatture, e la condotta di occultamento è stata ritenuta di gravità tale da escludere le esimenti); la censura sulla prescrizione è stata respinta in quanto il reato, di natura permanente, fa decorrere il termine dalla data dell'accertamento fiscale (15/10/2017 nel caso concreto). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese del procedimento secondo art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
La norma richiede il dolo idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi/volume d'affari; la Corte ha ritenuto che la sottrazione/occultamento di fatture e la consapevolezza dell'interruzione del rapporto col commercialista erano idonee a configurare tale dolo
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; qui sono state utilizzate per inquadrare le doglianze relative a violazione di legge e vizio di motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive la sintesi dei motivi nel ricorso; richiamato in relazione alla sintetizzazione dei motivi di doglianza
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che rende inammissibili i motivi aspecifici che non tengono conto delle esplicitazioni del giudice del gravame
Norma che disciplina l'obbligo di rifusione delle spese processuali da parte del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione quale parametro per la valutazione sulla corresponsione di somme alla Cassa delle Ammende e sulla loro determinazione
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice d'appello: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice gravato
- Per i reati fiscali di occultamento di documenti contabili, la sussistenza del dolo idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi può essere desunta dalla sottrazione/occultamento di fatture e dalla consapevolezza dell'interruzione del rapporto con il professionista incaricato
- La scriminante dello stato di necessità è difficilmente riconosciuta quando l'imputato continua a svolgere regolarmente l'attività e ad emettere fatture, poiché ciò contrasta con l'esistenza di una situazione di crisi che giustifichi la condotta
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa se la condotta è stata valutata dai giudici come elusiva o di gravità, anche se la stessa valutazione complessiva del fatto è contenuta nella motivazione per la determinazione della pena
- Per reati di natura permanente (come l'occultamento di documenti contabili), il termine di prescrizione decorre dall'accertamento fiscale; pertanto le doglianze sulla prescrizione devono considerare la data dell'accertamento
- Chi impugna in cassazione deve indicare chiaramente la violazione di legge o il vizio di motivazione specifico, altrimenti il motivo può essere dichiarato aspecifico e il ricorso inammissibile
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