Cassazione Penale, Sentenza n. 21261/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nastasi impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione a fini di spaccio: contesta la carenza della necessità cautelare con riferimento al pericolo di reiterazione, sostenendo che non esistono elementi che lo colleghino a circuiti criminali dediti allo spaccio e che la sola detenzione della sostanza non basta a provarne l'appartenenza a tali circuiti; nega inoltre di aver ceduto droga e contesta che la somma di denaro trovata giustifichi l'attività di spaccio; infine deduce che non è provato che la sostanza fosse stupefacente o non destinata all'uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la fondatezza dei motivi che consentivano di ritenere, sulla base degli elementi indiziari, che il Nastasi fosse collegato a circuiti di narcotraffico (quantità di circa 54 g di 'spice', natura sintetica della sostanza, assenza di redditi abituali, comportamento sospetto all'atto dell'arresto, bilancino e documentazione di versamenti). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea a prevenire la reiterazione: per la Corte non risultavano elementi sufficienti a dimostrare che l'abitazione fosse stata degradata a base logistica né elementi che rendessero manifestamente inidonee le misure meno afflittive (per esempio gli arresti domiciliari). Ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina in diversa composizione sul solo punto relativo all'idoneità esclusiva della custodia in carcere; per il resto il ricorso è stato rigettato. Ne è conseguita la liberazione del ricorrente e la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale e per il rinvio del giudizio al giudice competente dopo annullamento limitato dell'ordinanza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata riguardo agli adempimenti di comunicazione della decisione che comporta la liberazione dell'imputato
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principio della extrema ratio)
Corte di cassazione, Sezione I penale, 26 febbraio 1990, n. 215; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 giugno 1998, n. 595; Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 dicembre 2014, n. 51260; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 maggio 2011, n. 17313
La custodia cautelare in carcere deve rappresentare la misura di ultima ratio; il giudice deve indicare elementi specifici, tratti dalla natura e dalle modalità del reato e dalla personalità dell'indagato, che giustifichino l'esclusività della misura più afflittiva
Massime di principio
- La custodia in carcere è giustificabile quando sussistono elementi concreti e specifici che rendono probabile la reiterazione: quantità rilevante di stupefacente, natura della sostanza (es. sintetica che richiede strutture tecniche), assenza di redditi compatibili con il possesso e comportamenti indizianti (es. fuga, approccio a acquirenti, bilancino, documentazione di movimentazioni finanziarie).
- La sola detenzione di sostanza non basta automaticamente a giustificare l'applicazione della misura carceraria: il giudice deve motivare perché le misure meno afflittive sarebbero inidonee a evitare la reiterazione.
- La natura sintetica della sostanza e la sua quantità possono essere indici di collegamento a una struttura criminale organizzata, ma ciò va valutato insieme ad altri elementi (reddito, modalità di approvvigionamento, strumenti rinvenuti).
- La difesa può utilmente contestare la misura mostrando elementi che depongono per uso personale: modesta quantità coerente con consumo, assenza di strumenti e di prove di cessione, compatibilità del denaro con altre fonti lecite.
- In assenza di elementi che attestino l'adibizione dell'abitazione a base logistica o l'esistenza di una storia criminale significativa, gli arresti domiciliari o altre misure meno afflittive possono rivelarsi adeguati a tutelare le esigenze cautelari.
- Il giudice del merito, quando dispone la custodia cautelare, non deve necessariamente dimostrare analiticamente l'inidoneità di ogni altra misura, ma deve indicare ragioni logico-giuridiche specifiche (dalla gravità e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato) che rendano comprensibile la scelta della misura estrema.
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