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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21258/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione, proposto dal difensore di fiducia, articolava due motivi: 1) violazione di legge per la denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), contestando che la Corte territoriale avesse negato l'esimente basandosi sul modesto superamento della soglia e su un generico rilievo relativo al debito erariale complessivo della società; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente della forza maggiore (art. 45 cod. pen.), sostenendo che vi fossero documenti e attestazioni (relazione tecnica e istanze di concordato/dilazione) che dimostravano carenza di liquidità e gli adempimenti posti in essere per fronteggiare il debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., perché la Corte territoriale ha fatto riferimento a un rilevante debito erariale (circa 1.000.000 euro) senza indicarne la fonte, impedendo così la verifica della conformità alla giurisprudenza che ammette l'esimente in caso di modesto superamento della soglia. Per tale ragione la sentenza impugnata è annullata con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa all'art. 131-bis, affinché altra sezione della Corte di appello di Firenze rivaluti la questione. Il secondo motivo (forza maggiore) è stato ritenuto infondato e generico per carenza del principio di autosufficienza del ricorso: la Corte ha confermato che la semplice crisi di liquidità non esclude la responsabilità a meno che non risulti che siano state adottate tutte le iniziative necessarie per il pagamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto e la condanna di responsabilità dell'imputata è stata resa irrevocabile nella parte non investita dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile, anche nel reato di omesso versamento IVA, quando l'omissione riguarda importi lievemente eccedenti la soglia di rilevanza penale, purché sussistano le ulteriori condizioni di scarsa gravità complessiva della condotta. La Corte ha annullato la decisione che aveva negato l'esimente basandosi su un dato (entità del debito erariale) non adeguatamente provato.

  • art. 45 cod. pen.

    Causa di non punibilità per esimente della forza maggiore; nel caso dell'omesso versamento IVA la crisi di liquidità da sola non esclude la colpevolezza: è necessario dimostrare che siano state adottate tutte le iniziative per adempiere al tributo o che il mancato versamento dipenda da cause obiettive non imputabili al contribuente.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Fissa la soglia di rilevanza penale per l'omesso versamento IVA (menzionata dalla giurisprudenza come 250.000 euro); la giurisprudenza consente l'applicazione dell'art. 131-bis anche per modesti superamenti di tale soglia.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede le pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati fiscali; la Corte di appello aveva integrato il dispositivo con l'indicazione delle pene accessorie ai sensi di tale norma.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione utilizzata per censurare violazioni di legge (lett. b) e motivazione), in base alla quale la Corte ha pronunciato sull'annullamento limitato per l'errata valutazione dell'art. 131-bis.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla declaratoria di irrevocabilità della sentenza nella parte non annullata o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • L'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis) può essere applicata anche se l'omesso versamento IVA supera leggermente la soglia di rilevanza penale, ma ciò dipende dalla scarsa gravità complessiva della condotta; il giudice deve motivare adeguatamente e indicare le fonti dei dati (es. entità del debito) su cui si basa il diniego.
  • La sola esistenza di una crisi di liquidità non esclude la responsabilità per omesso versamento: occorre provare che siano state adottate tutte le iniziative possibili per adempiere al tributo o che il mancato versamento derivi da cause non imputabili (es. mancato incasso dovuto a terzi).
  • In cassazione i motivi che censurano la motivazione del giudice del merito devono rispettare il principio di autosufficienza: se si richiamano atti e documenti occorre allegarli o trascriverli integralmente nel ricorso, altrimenti la censura è presumibilmente inammissibile per genericità.
  • Se il giudice del merito fonda il diniego di un'esimente su fatti o circostanze (es. entità del debito) deve indicare la fonte di tali dati; l'assenza di indicazione inficia la decisione e può determinare l'annullamento limitato della sentenza.
  • La Corte di cassazione, quando annulla parzialmente per errata applicazione di norme di non punibilità, rinvia al giudice di merito per una rivalutazione senza vincoli predeterminati, lasciando intatta la parte di condanna non impugnata o non annullata.

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