Cassazione Penale, Sentenza n. 21259/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello della Procura generale, ha ripristinato la custodia cautelare in carcere riformando la precedente decisione della Corte d'appello che aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari. La difesa contestava che il Tribunale avesse fondato la decisione su presupposti di fatto errati: la durata della partecipazione all'associazione a delinquere in materia di stupefacenti (indicata dal Tribunale fino al 2/12/2018 invece che fino al maggio 2016), la qualificazione del ricorrente come "stabile e privilegiato fornitore" mentre a suo carico risultano solo due cessioni per complessivi €200, e l'erronea indicazione che l'aggravamento della misura fosse dovuto a gravi reati commessi durante gli arresti domiciliari (quando invece risultò la mera violazione del divieto di contatti con terzi). Inoltre la difesa ha rilevato che il Tribunale non ha considerato né motivato la rilevanza della situazione familiare (il ricorrente padre di numerosa prole la cui madre è impossibilitata per motivi di salute) che aveva indotto la Corte d'appello a disporre gli arresti domiciliari, con riferimento all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale, pur potendo operare una valutazione autonoma in sede di appello cautelare, ha omesso di confrontarsi con argomenti decisivi posti a fondamento della precedente decisione favorevole al ricorrente (in particolare la situazione familiare prevista dall'art. 275, comma 4) e si è basato su elementi fattuali inaccurati o non rispondenti al contenuto degli atti (attribuendo al ricorrente reati gravi quali detenzione di arma, lesioni ed evasione non richiamati dagli atti, mentre dagli stessi emergeva la violazione delle prescrizioni di comunicazione). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la questione rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché rivaluti l'appello della Procura alla luce dei rilievi evidenziati e motivi più persuasivi e completi.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato in materia di stupefacenti per il quale il ricorrente era stato condannato; utilizzata per qualificare la gravità dei fatti ma non considerata idonea di per sé a giustificare il ripristino della custodia senza una motivazione adeguata e fondata su fatti corretti
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
"esigenze cautelari di eccezionale rilevanza"
Il mantenimento o l'applicazione della misura più afflittiva (custodia cautelare) quando il soggetto è padre di prole minore di 6 anni la cui madre sia impossibilitata a prestare assistenza è subordinato all'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: il Tribunale doveva motivare espressamente e confrontarsi con tale profilo prima di riformare la decisione favorevole alla detenzione domiciliare
Giurisprudenza della Corte di cassazione (orientamenti citati)
Sez. I, 19/04/2016 n.16029; Sez. VI, 06/04/2017 n.17581; Sez. V, 14/10/2020 n.28580; Sez. V, 01/04/2020 n.10995
Richiamati gli orientamenti secondo cui in appello cautelare il giudice compie una valutazione autonoma e completa degli elementi ma, quando riforma una decisione più favorevole all'imputato, deve fornire motivazioni di maggior persuasività e confrontarsi con gli argomenti che hanno giustificato la decisione impugnata; la Corte ha applicato questo principio per censurare la carenza motivazionale del Tribunale
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello cautelare riforma una decisione favorevole all'imputato deve fornire una motivazione più persuasiva e confrontarsi espressamente con le ragioni che giustificavano la decisione impugnata
- La mera gravità del reato accertato in primo grado non basta a giustificare il ripristino della custodia in carcere se permangono elementi che potrebbero rendere applicabile una misura meno afflittiva (es. situazione familiare rilevante ex art. 275, comma 4), salvo che non si dimostri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
- Il giudice che adduce fatti a fondamento della revoca o aggravamento di una misura cautelare deve basarsi su elementi documentali corretti e verificabili: valutazioni fondate su dati inesatti o non corrispondenti agli atti possono integrare vizio motivazionale
- Le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (es. divieto di comunicare con terzi) possono essere rilevanti ai fini cautelari ma vanno ricostruite con chiarezza e distintamente da contestazioni di reati non provati o non riscontrate negli atti
- Se emergono omissioni o errori nella motivazione del giudice d'appello cautelare la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame in diversa composizione
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