Cassazione Penale, Sentenza n. 21254/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sciuto ha impugnato la conferma della condanna per cessione di stupefacenti lamentando vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata o insufficiente motivazione circa l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale. Contestava inoltre che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato circostanze favorevoli proposte in appello (entità del fatto, personalità del ricorrente, atteggiamento collaborativo, modesta capacità criminale).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale sulla recidiva: la Corte d'Appello aveva affermato in termini apodittici che la recidiva specifica e infraquinquennale indicasse maggiore pericolosità sociale, senza spiegare il nesso concreto tra precedenti e fatto in giudizio come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Essendo il ricorso però ammissibile, la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato si era estinto per prescrizione (dies a quo individuato il 16/03/2011; calcolo degli aumenti e dei periodi di sospensione portava alla prescrizione il 06/12/2020) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
T.U. stupefacenti
Usato per definire la pena base da cui partire per il calcolo della prescrizione; la Corte ha individuato il dies a quo e la durata della pena tenendo conto della norma
Codice penale
Applicato per computare gli aumenti della durata della pena derivanti da periodi di sospensione durante il giudizio; la Corte ha aumentato i periodi di sospensione secondo questa disposizione
Codice penale
Richiamato per l'effetto combinato con altri aumenti nel calcolo complessivo del termine di prescrizione
Codice di procedura penale
Riguarda le cause di non punibilità; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, se il ricorso è ammissibile, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione
Sezioni Unite della Cassazione
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Stabilisce che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e la rilevazione delle cause di non punibilità; ma se il ricorso è ammissibile, la prescrizione deve essere rilevata d'ufficio
Giurisprudenza di legittimità sulla recidiva
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018
Richiama l'obbligo per il giudice di motivare specificamente la sussistenza o l'esclusione della recidiva, valutando il nesso concreto tra precedenti e fatto in giudizio e non limitandosi ad affermazioni generiche
Massime di principio
- La recidiva, se invocata o applicata, richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare il nesso concreto tra precedenti e fatto in giudizio e perché tali precedenti evidenziano una perdurante inclinazione criminale.
- Se la Corte di appello applica la recidiva con argomentazioni generiche o apodittiche, ciò configura un vizio di motivazione che può sostenere il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è ammissibile, la Corte di legittimità può e deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se essa si è verificata, con annullamento senza rinvio quando la prescrizione estingue il reato.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione agli aumenti di pena (es. per recidiva) e ai periodi di sospensione intervenuti in corso di giudizio: questi elementi possono protrarre il termine prescrizionale e determinare la estinzione del reato in data precisa.
- Se si è in una situazione similare, il difensore dovrebbe sollevare con precisione la carenza di motivazione sulla recidiva e verificare il decorso della prescrizione includendo tutti gli incrementi e sospensioni utili al computo.
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