Cassazione Penale, Sentenza n. 21260/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza che aveva annullato il decreto del Gip disponente il sequestro preventivo nei confronti dell'indagato per reati fiscali collegati all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il P.M. deduceva violazione di legge e censurava la motivazione del Tribunale, sostenendo che la natura "cartiera" della società emittente dimostrerebbe il fumus del reato (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e che la presenza nelle dichiarazioni fiscali degli importi derivanti da quelle fatture dimostrerebbe l'utilizzazione da parte dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del P.M. inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., in sede di cassazione contro ordinanze di riesame è consentito il controllo solo per vizio di legge; le doglianze aventi per oggetto la motivazione (anche se ritenuta manifestamente illogica) sono inammissibili salvo che sussista un vero e proprio vizio di motivazione assimilabile alla sua totale carenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Inoltre la Corte ha confermato che, ai fini cautelari, non è sufficiente dimostrare la mera carenza di operatività della società emittente: la pubblica accusa doveva fornire elementi indiziari specifici circa l'utilizzazione delle fatture da parte dell'indagato, elemento sul quale il Tribunale aveva correttamente rilevato la carenza probatoria.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze di riesame/appello cautelare al solo motivo di violazione di legge; doglianze sulla motivazione sono quindi, di regola, inammissibili.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di idonea motivazione dei provvedimenti decisori; la mancanza totale o meramente apparente di motivazione può configurare violazione di legge rilevabile in Cassazione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Sanziona penalmente chi utilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte; ai fini cautelari occorrono indizi non solo sulla fittizietà delle fatture ma anche sulla loro effettiva utilizzazione da parte dell'indagato.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Riferito nel ricorso come norma collegata alla prova del reato fiscale; la Corte richiama che il fumus di reato contestato all'utilizzatore non deriva automaticamente dalla sola natura "cartiera" del fornitore senza elementi sull'utilizzo.
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di riesame/appello cautelare è ammesso il controllo solo per violazione di legge: contestazioni esclusivamente sulla motivazione sono inammissibili salvo il caso di totale carenza di motivazione configurante violazione di legge.
- Per ottenere misure cautelari reali in ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, la pubblica accusa deve fornire elementi indiziari anche circa l'effettiva utilizzazione delle fatture da parte dell'indagato, non basta dimostrare la sola esistenza di società "cartiera" emittente.
- La mera apparenza di inattività o la natura fittizia del fornitore non sostituiscono, ai fini cautelari, la prova che il destinatario abbia inserito quegli elementi nelle proprie dichiarazioni fiscali.
- Se si contesta la motivazione di un provvedimento di riesame, va valutato se si tratta di mera illogicità/contraddittorietà (inammissibile per art. 325) o di assoluta mancanza di motivazione (che può costituire violazione di legge ai sensi dell'art. 125).
- Chi impugna in cassazione un provvedimento cautelare deve formulare il motivo come specifica violazione di legge, altrimenti il ricorso corre il rischio di essere dichiarato inammissibile.
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