Cassazione Penale, Sentenza n. 31600/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione articolata su più censure: 1) nullità della sentenza per svolgimento del dibattimento in camera di consiglio non partecipata nonostante il decreto di citazione avesse fissato udienza "in presenza" (contestazione della corretta applicazione delle norme emergenziali che hanno consentito trattazioni cartolari); 2) errore di diritto e qualifica del fatto: la difesa sostiene che la condotta sarebbe riconducibile al reato di truffa (art. 640) anziché al peculato (art. 314), perché la falsificazione delle distinte sarebbe stata lo strumento per procurarsi il profitto; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della truffa e per non aver valutato correttamente le restituzioni operate (ravvedimento operoso/peculato d'uso); 4) censura sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il percorso motivazionale della Corte territoriale che ha: a) ritenuto corretta la decisione di trattare la causa in forma cartolare alla luce della normativa emergenziale allora vigente e dell'assenza di richiesta di trattazione orale; b) qualificato la condotta come peculato (art. 314 c.p.) e non come truffa, motivando che le somme versate dai privati erano già entrate nella disponibilità dell'imputato per ragione del suo ufficio e dunque la sottrazione integra il peculato; c) escluso il ravvedimento operoso perché le restituzioni furono indotte dalla scoperta degli ammanchi e non spontanee; d) ritenuto inammissibili le censure sulla misura della pena, essendo la determinazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata. Conseguentemente la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando gli esiti della Corte d'appello (con la precisazione che per una parte dei fatti era stata dichiarata la prescrizione ai sensi dell'art. 479 c.p.), ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma rispetto alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione su una parte delle imputazioni; la Corte d'appello aveva disposto la prescrizione per taluni capi.
Interpretato dalla Corte come applicabile alla fattispecie: il peculato ricorre quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro di cui ha già la disponibilità per ragione dell'ufficio; la sottrazione delle somme versate per le notifiche è stata ritenuta appropriazione di denaro dell'amministrazione.
Norma emergenziale che consentiva decisioni d'appello in forma cartolare salvo richiesta di trattazione orale; la Corte ha ritenuto corretta la trattazione cartolare in assenza di richiesta di orale.
Richiamato dalla difesa come proroga dell'applicazione delle disposizioni emergenziali; la Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale era comunque operante e non richiedeva un'esplicita indicazione nel decreto di citazione.
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norma di proroga della disciplina emergenziale (citata in rapporto al termine sino al 31/12/2022) rilevante per la legittimità della trattazione cartolare.
Riferimento alla riforma processuale menzionata: la Corte ha richiamato che la riforma non incide sulle modalità già decise e comunicate se non vi è nuova citazione, e comunque nel caso di specie era applicabile la disciplina emergenziale.
Richiamato come criterio di aggravamento collegato alla definizione della truffa aggravata; utilizzato nel confronto tra fattispecie configurabili.
Richiamato nella determinazione della pena: riduzione per le circostanze previste dalla norma è stata applicata nella misura indicata dalla Corte territoriale.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Applicato nella determinazione della pena complessiva per le concause di aumento già valutate dal giudice di merito.
Richiamati come principi guida per la determinazione della pena e per l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione sanzionatoria.
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: se il pubblico ufficiale ha già la disponibilità o il possesso della somma per ragione del suo ufficio, l'appropriazione integra peculato; la truffa richiede che il soggetto si procuri il possesso tramite artifici e raggiri quando non ne ha la disponibilità.
- Somme versate al pubblico ufficiale per finalità d'ufficio possono assumere vincolo di destinazione a favore dell'amministrazione: la loro sottrazione può costituire peculato anche se occultata successivamente con falsificazioni.
- Trattazione cartolare in appello: durante i periodi di disciplina emergenziale (es. art. 23-bis d.l. 137/2020 e successive proroghe) la decisione in forma cartolare è legittima salvo che una delle parti richieda espressamente la trattazione orale; la mancata esplicita menzione nel decreto di citazione non è necessariamente viziata se la disciplina emergenziale era vigente.
- Ravvedimento operoso: la restituzione o cooperazione successiva è rilevante per attenuanti solo se spontanea e non indotta dalla scoperta o da pressioni esterne; se è indotta non opera l'attenuante del ravvedimento operoso.
- Cassazione e valutazione della pena: la Corte di legittimità non riforma la determinazione discrezionale della pena operata dal giudice di merito se motivata e non arbitraria; il ricorso in cassazione non è il canale per una nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate.
- Conseguenze dell'inammissibilità: ricorso inammissibile comporta condanna alle spese processuali e, se configurata colpa nella proposizione del ricorso, anche sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31462/2024 del 01/08/2024
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31469/2024 del 01/08/2024
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31503/2024 del 01/08/2024
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31536/2024 del 01/08/2024
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31566/2024 del 01/08/2024
- Sentenza penale · 1 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31598/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →