Cassazione Penale, Sentenza n. 31469/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. propone due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). La Corte di appello è stata criticata per motivazione generica sulla non particolare tenuità e per aver fatto riferimento all'abitualità nonostante il precedente non fosse specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (motivazione della Corte d'appello generica e errata sul punto dell'abitualità), ma ha osservato che nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione al 29 febbraio 2024. Applicando il principio secondo cui la Cassazione può pronunciare il proscioglimento nel merito solo se gli elementi sono assolutamente incontestabili (art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando Sez. Un., n. 35490/2009 Tettamanti), non essendovi tali elementi si è reso superfluo il rinvio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa a Roma il 16 maggio 2024.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato; oggetto del ricorso erano la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto, ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha negato la causa con motivazione ritenuta generica dalla Cassazione, perciò il motivo di ricorso relativo a questo punto non è stato considerato manifestamente infondato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Principio secondo il quale la Corte di Cassazione può pronunciare il proscioglimento nel merito solo se gli elementi che lo giustificano sono assolutamente incontestabili; in assenza di tali elementi la Corte non può prosciogliere e deve rilevare la prescrizione quando intervenuta.
Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti)
Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275
Giurisprudenza richiamata per precisare il limite alla pronuncia di proscioglimento in Cassazione: il proscioglimento può essere disposto solo se gli elementi che lo consentono sono incontrovertibili.
Massime di principio
- Se, durante il processo di legittimità, il reato si estingue per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione senza entrare nel merito, salvo che sussistano elementi assolutamente incontestabili che giustificherebbero il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- Un diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis motivato in modo generico può rendere non manifestamente infondato il ricorso; pertanto la valutazione della tenuità va sempre motivata in modo puntuale e specifico.
- La circostanza dell'abitualità va provata concretamente: richiamarla in motivazione senza indicare precedenti o comportamenti ripetuti è errorre di motivazione e può essere censurata in sede di legittimità.
- Le parti devono vigilare sui termini di prescrizione e prospettare tempestivamente la loro intervenuta estinzione, perché questa muta l'oggetto del controllo in Cassazione.
- La Cassazione può sostituire il giudice del merito con proscioglimento solo in presenza di fatti e prove pacifici e incontrovertibili; in assenza di tale pacifica evidenza l'organo di legittimità deve limitarsi a constatare la prescrizione quando intervenuta.
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