Cassazione Penale, Sentenza n. 31462/2024 del 01/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale monocratico di Termini Imerese per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. I motivi di ricorso denunciavano: (i) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di legittimità rileva che tali motivi non sono manifestamente infondati e che le motivazioni della Corte d'Appello appaiono suscettibili di censure per manifesta illogicità in quanto basate su argomentazioni congetturali. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione del reato il 12/01/2024 (calcolata sette anni e sei mesi dal 09/05/2016 con aggiunta di 64 giorni per il rinvio del 23/03/2020 dovuto alla normativa emergenziale anticovid), la causa di estinzione impedisce il rimedio favorevole dell'annullamento con rinvio ai fini di un nuovo esame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Non è stata pronunciata sentenza di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché le doglianze del ricorrente non evidenziano, in modo assolutamente non contestabile, l'insussistenza del fatto o la non imputabilità: i vizi denunciati attengono a motivazione criticabile ma non a constatazioni di fatto che impongano un'assoluzione immediata. Pertanto la decisione è stata l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza confermata in appello riguarda questo articolo.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa ai casi di proscioglimento o insussistenza della prova; il ricorso deduce errore nell'applicazione/interpretazione di tale norma rispetto all'accertamento della responsabilità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice, in presenza di cause estintive del reato, di pronunciare sentenza di assoluzione con formula più favorevole solo quando l'insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la non rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata quale principio consolidato: l'assoluzione ex art. 129, comma 2, è possibile solo quando la non sussistenza del fatto o la non rilevanza penale emergano dagli atti in maniera incontestabile; altrimenti eventuali vizi di motivazione richiederebbero annullamento con rinvio, ma la prescrizione rende inutile il rinvio.
Normativa emergenziale anticovid (rinvii/sospensioni procedurali 2020)
Richiamata solo per giustificare l'aggiunta di 64 giorni al computo della prescrizione per il rinvio del 23/03/2020; la sospensione o dilatazione dei termini processuali per motivi covid ha influito sul termine prescrizionale.
Massime di principio
- Se in Cassazione emerge l'intervenuta prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato: il rimedio processuale tipico è l'annullamento senza rinvio quando il procedimento non può proseguire per causa estintiva.
- La pronuncia di assoluzione con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p. è una misura straordinaria ammessa solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; mere critiche alla motivazione non sono sufficienti.
- Vizi di motivazione che evidenzino contraddittorietà o argomentazioni congetturali, se non giungono a dimostrare l'assenza del fatto, di norma determinano l'annullamento con rinvio e non l'assoluzione immediata.
- La prescrizione sopravvenuta interrompe l'efficacia della decisione impugnata e può rendere improcedibile l'annullamento con rinvio: in tali casi la Cassazione tende ad annullare senza rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati periodi di sospensione o dilazione dei termini processuali previsti da norme emergenziali (es. misure covid), che possono prorogare i termini prescrizionali.
- Per ottenere in sede di legittimità una pronuncia favorevole più incisiva (assoluzione per non aver commesso il fatto o per non sussistenza del fatto), il ricorrente deve dedurre censure tali da dimostrare l'assenza del fatto in modo palese e incontestabile dagli atti; altrimenti la valutazione resta di merito e la strada corretta è l'annullamento con rinvio.
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