Cassazione Penale, Sentenza n. 31503/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il motivo principale: ha ritenuto intervenuta la remissione di querela (27/09/2023) e, ai sensi dell'art.155 comma 2 cod. pen., estesa anche a Pittoni per mancata ricusazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese processuali sono poste a carico dei querelati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/04/2023, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela intervenuta in data 27/09/2023 da parte della persona offesa Martinelli Pierluigi nei confronti di Capone e D'Ambrosca (con accettazione), e in subordine per decorso della prescrizione anteriore alla sentenza di appello. Il delitto è procedibile a querela di parte dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022. Si è inoltre rilevata l'estensione della remissione ai coimputati ex art.155 comma 2 cod. pen. in assenza di ricusazione.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (circostanza aggravante n.2)
Era stata considerata dall'appello come aggravante poi esclusa; la sentenza di Cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 61 cod. pen. (circostanza aggravante n.7)
Analoga osservazione: l'aggravante era stata esclusa in appello, ma la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento per estinzione del reato, rendendo superflua l'ulteriore valutazione delle circostanze.
art. 155 cod. pen.
art. 155 comma 2 cod. pen.
La Corte ha interpretato questo comma nel senso che la remissione della querela effettuata dalla parte offesa si estende anche ai coimputati quando questi non la ricusano/espressamente si oppongono; perciò la remissione resa nei confronti di alcuni imputati ha effetto estintivo anche per gli altri assenti di opposizione.
d.lgs. n.150 del 2022
La modifica normativa ha reso il delitto procedibile a querela di parte; la Corte ha quindi ritenuto operativa la remissione della querela come causa di estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa, con accettazione ove richiesta, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza anche in sede di impugnazione successiva, se la remissione interviene prima della pronuncia definitiva.
- Ai sensi dell'art.155 comma 2 cod. pen., la remissione può estendersi ai coimputati quando questi non la ricusano: l'assenza di opposizione dei coimputati implica che anch'essi beneficino dell'estinzione per remissione.
- La verifica di estinzione del reato per remissione è autonoma rispetto alle questioni di meri errori di qualificazione della pena o delle aggravanti; se il reato è estinto, divengono irrilevanti le questioni sussidiarie.
- La remissione della querela deve essere effettiva e, quando previsto dalla normativa, accettata dall'imputato; la Corte controlla che i presupposti formali per l'estinzione siano soddisfatti.
- L'argomento alternativo della prescrizione rileva solo se il decorso del termine è avvenuto prima della decisione; in assenza di tale prova, la remissione resta la via tipica per estinguere reati procedibili a querela.
- Le spese processuali possono essere poste a carico dei querelati quando la chiusura del processo deriva dall'estinzione del reato per remissione, conformemente alla decisione della Corte.
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