Cassazione Penale, Sentenza n. 31598/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura la qualificazione del fatto come traffico di influenze illecite sostenendo che le relazioni invocate erano effettive (non meramente vantate) e che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la continuità normativa tra il testo previgente e la nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p.; si deduce inoltre errata valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti (in particolare Silipo Gianluca) e del coimputato Lagonia, nonché l'insussistenza di una mediazione illecita (sostenendo che ci sarebbe stata solo una promessa di mediazione non riconducibile alla norma incriminatrice).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ricondotto i fatti al delitto di cui all'art. 346-bis c.p. nel testo originario introdotto con la legge 6 novembre 2012 n.190, applicando la pena vigente al tempo dei fatti (prima delle modifiche del 2019). La decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: sono stati ricostruiti i rapporti tra Mungo e Lagonia, descritte le relazioni con i pubblici ufficiali e individuato l'oggetto illecito della mediazione onerosa; la Corte di cassazione ha ritenuto non fondate le censure sulla valutazione della prova e sulla configurabilità del reato. Conseguentemente la sentenza di condanna è mantenuta e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 a titolo di tassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 346-bis cod. pen. (testo introdotto con legge 6 novembre 2012 n.190)
La fattispecie originaria puniva lo sfruttamento di relazioni esistenti e la mediazione onerosa finalizzata ad influenzare l'operato di pubblici ufficiali; i giudici di merito hanno applicato tale testo dato che i fatti sono anteriori alle modifiche del 2019.
art. 346, comma 2 cod. pen. (previgente rispetto all'art. 346-bis)
Rilevato dal ricorrente nell'argomento di continuità normativa, ma la Corte ha ritenuto la questione esterna al processo poiché i fatti sono stati valutati con la normativa vigente al tempo della commissione.
Ha introdotto la fattispecie di traffico di influenze illecite nella formulazione originaria applicata nel caso di specie.
Ha modificato successivamente l'art. 346-bis estendendo rilievo anche alle relazioni asserite; la Corte ha escluso la rilevanza di tale modifica perché i fatti sono anteriori e la pena è stata comminata secondo il previgente assetto normativo.
Richiamato dal ricorrente (principio di legalità/irretroattività), ma la Corte ha ritenuto che la norma applicata dai giudici di merito era quella vigente al momento del fatto e quindi non sussiste problema di applicazione retroattiva.
Massime di principio
- Se i fatti sono antecedenti a una modifica normativa penalmente rilevante, si applica il testo della norma vigente al momento della commissione del reato; argomenti sulla continuità normativa diventano irrilevanti salvo che non sia provata applicazione della nuova norma.
- La mediazione onerosa è punibile quando l'accordo tra committente e intermediario è diretto a influenzare l'operato del pubblico agente verso un atto contrario ai doveri d'ufficio o a ottenere un vantaggio non dovuto: la promessa di mediazione può essere sufficiente a integrare la fattispecie.
- Le valutazioni di credibilità delle dichiarazioni (persone informate sui fatti, collaboratori o coimputati) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per riuscire in Cassazione la doglianza deve indicare specifici vizi logici o probatori e non semplici rilievi generici.
- Le censure di violazione di legge per errata qualificazione giuridica richiedono che la Corte d'appello non abbia affrontato il tema o abbia travisato i fatti: l'omissione nella motivazione o contraddizioni specifiche sono necessarie per l'accoglimento.
- In casi di mediazione onerosa, è centrale provare l'esistenza di relazioni utilizzabili dall'intermediario e la finalità della mediazione: l'utilità corrisposta a un intermediario può configurare il prezzo della mediazione anche se non destinata direttamente al pubblico agente.
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