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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31598/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura la qualificazione del fatto come traffico di influenze illecite sostenendo che le relazioni invocate erano effettive (non meramente vantate) e che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la continuità normativa tra il testo previgente e la nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p.; si deduce inoltre errata valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti (in particolare Silipo Gianluca) e del coimputato Lagonia, nonché l'insussistenza di una mediazione illecita (sostenendo che ci sarebbe stata solo una promessa di mediazione non riconducibile alla norma incriminatrice).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ricondotto i fatti al delitto di cui all'art. 346-bis c.p. nel testo originario introdotto con la legge 6 novembre 2012 n.190, applicando la pena vigente al tempo dei fatti (prima delle modifiche del 2019). La decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: sono stati ricostruiti i rapporti tra Mungo e Lagonia, descritte le relazioni con i pubblici ufficiali e individuato l'oggetto illecito della mediazione onerosa; la Corte di cassazione ha ritenuto non fondate le censure sulla valutazione della prova e sulla configurabilità del reato. Conseguentemente la sentenza di condanna è mantenuta e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 a titolo di tassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen. (testo introdotto con legge 6 novembre 2012 n.190)

    La fattispecie originaria puniva lo sfruttamento di relazioni esistenti e la mediazione onerosa finalizzata ad influenzare l'operato di pubblici ufficiali; i giudici di merito hanno applicato tale testo dato che i fatti sono anteriori alle modifiche del 2019.

  • art. 346, comma 2 cod. pen. (previgente rispetto all'art. 346-bis)

    Rilevato dal ricorrente nell'argomento di continuità normativa, ma la Corte ha ritenuto la questione esterna al processo poiché i fatti sono stati valutati con la normativa vigente al tempo della commissione.

  • legge 6 novembre 2012, n.190

    Ha introdotto la fattispecie di traffico di influenze illecite nella formulazione originaria applicata nel caso di specie.

  • legge 9 gennaio 2019, n.3

    Ha modificato successivamente l'art. 346-bis estendendo rilievo anche alle relazioni asserite; la Corte ha escluso la rilevanza di tale modifica perché i fatti sono anteriori e la pena è stata comminata secondo il previgente assetto normativo.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente (principio di legalità/irretroattività), ma la Corte ha ritenuto che la norma applicata dai giudici di merito era quella vigente al momento del fatto e quindi non sussiste problema di applicazione retroattiva.

Massime di principio

  • Se i fatti sono antecedenti a una modifica normativa penalmente rilevante, si applica il testo della norma vigente al momento della commissione del reato; argomenti sulla continuità normativa diventano irrilevanti salvo che non sia provata applicazione della nuova norma.
  • La mediazione onerosa è punibile quando l'accordo tra committente e intermediario è diretto a influenzare l'operato del pubblico agente verso un atto contrario ai doveri d'ufficio o a ottenere un vantaggio non dovuto: la promessa di mediazione può essere sufficiente a integrare la fattispecie.
  • Le valutazioni di credibilità delle dichiarazioni (persone informate sui fatti, collaboratori o coimputati) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per riuscire in Cassazione la doglianza deve indicare specifici vizi logici o probatori e non semplici rilievi generici.
  • Le censure di violazione di legge per errata qualificazione giuridica richiedono che la Corte d'appello non abbia affrontato il tema o abbia travisato i fatti: l'omissione nella motivazione o contraddizioni specifiche sono necessarie per l'accoglimento.
  • In casi di mediazione onerosa, è centrale provare l'esistenza di relazioni utilizzabili dall'intermediario e la finalità della mediazione: l'utilità corrisposta a un intermediario può configurare il prezzo della mediazione anche se non destinata direttamente al pubblico agente.

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