Cassazione Civile, Ordinanza n. 30668/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le parti attrici avevano convenuto l'istituto di credito deducendo di avere intrattenuto nel tempo rapporti di investimento finanziario e lamentando che, a partire dal 1996, la banca avesse effettuato senza adeguata informazione operazioni su strumenti ad alto rischio, in asserito contrasto con il loro profilo di rischio. Sostenevano inoltre la mancata sottoscrizione del contratto quadro, del contratto di apertura del dossier titoli e del documento sui rischi degli investimenti, nonché l'omessa informazione sui prodotti acquistati e sulle perdite registrate. Chiedevano la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento delle operazioni, con restituzione e/o risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva distinto le operazioni anteriori e posteriori al 12.2.1997, confermando la nullità delle prime e ritenendo annullabili le seconde; aveva poi disposto nuova ctu per la quantificazione delle perdite e, all'esito, aveva rigettato le domande restitutorie e risarcitorie per mancata prova del quantum delle perdite. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della ctu d'appello per indebita acquisizione di documenti non allegati al fascicolo telematico e violazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1418, 1422 e 2033 c.c. per la disciplina delle restituzioni conseguenti a nullità/inefficacia e per la mancata distinzione tra accipiens di buona o mala fede; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla ricostruzione degli investimenti e del capitale investito; 4) omesso esame di fatti rilevanti emersi dalla ctu, in particolare criteri di calcolo, capitale investito, cedole e interessi; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella condanna restitutoria disposta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle investitrici, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'istituto di credito. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e perché la ctu, secondo la ricostruzione della Corte territoriale richiamata in sentenza, aveva acquisito solo documentazione tecnica di dettaglio utile a chiarire un rapporto già provato documentalmente, nel rispetto del contraddittorio; ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il consulente può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non diretti a provare i fatti principali costitutivi delle domande o eccezioni. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo motivo, per difetto di specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto tra sentenza e norme richiamate, e perché non era stata efficacemente censurata la ratio del rigetto delle restituzioni, fondata sulla mancata prova del quantum delle perdite; il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, in sostanza, a denunciare l'omesso esame di questioni, valutazioni o elementi istruttori, e dunque estranei al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, posto che la Corte d'appello non aveva accolto una domanda riconvenzionale di restituzione dell'istituto di credito, ma aveva soltanto disposto la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello della banca. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
richiamato per delimitare i poteri del consulente tecnico d'ufficio, che non può indagare oltre i quesiti e i limiti del contraddittorio
richiamato nel primo motivo in relazione allo svolgimento della consulenza tecnica e al contraddittorio tra le parti
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul contraddittorio nella ctu
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul contraddittorio nella ctu
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la preclusione all'acquisizione documentale in fase istruttoria
richiamato per denunciare un vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato per la deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato per la deduzione di nullità processuali e violazioni del contraddittorio
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che non consente di rivalutare il merito o le prove
richiamato in relazione alla nullità delle operazioni di investimento
richiamato in tema di azione di nullità e relative conseguenze restitutorie
richiamato per la disciplina della ripetizione dell'indebito e la distinzione tra accipiens in buona o mala fede
richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata condanna oltre la domanda
d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23
richiamato nel quinto motivo in relazione ai rapporti di investimento e ai profili di domanda/restituzione
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di contraddittorio
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di valutazione delle prove
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di contenuto della citazione
richiamato nel ricorso incidentale condizionato
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato a tutela del giusto processo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriore specificazione
Massime di principio
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può acquisire documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti dalle parti quando siano necessari per rispondere al quesito e quando non siano destinati a provare i fatti principali costitutivi delle domande o delle eccezioni, ferma la necessità del contraddittorio.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico e argomentato in che cosa la decisione impugnata si ponga in contrasto con la norma invocata o con la sua interpretazione consolidata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non consente di denunciare l'omessa considerazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque esaminato.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione di una parte, dispone la restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, senza accogliere una domanda diversa o ulteriore rispetto a quella proposta.
- Quando il rigetto delle domande di restituzione e risarcimento è fondato sulla mancata prova del quantum delle perdite, la censura che non investa specificamente tale ratio decidendi è inammissibile.
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