Cassazione Penale, Sentenza n. 38230/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria e lesioni, lamentando: 1) valutazione erronea e basata su sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute generiche e non credibili, in particolare circa la disponibilita' e il rinvenimento di un taglierino occultato nella giacca nello zaino; 2) mutamento dei tempi e della dinamica della colluttazione e mancata prova di lesioni da taglio alla mano sinistra; 3) errata esclusione del giustificato motivo e mancata considerazione della condizione di senza fissa dimora quale possibile giustificazione del porto; 4) esclusione illegittima dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e della cosiddetta attenuante costituzionale per lievità del fatto; 5) mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e/o errore nella loro quantificazione; 6) omissione nella motivazione circa la determinazione della pena e mancata applicazione, su richiesta, dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici perché non confrontati puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata e in larga parte reiterativi rispetto all'appello. Ha richiamato il principio della "doppia conforme": la valutazione di merito, coerente in primo e secondo grado, non e' sindacabile in cassazione se fondata su motivazione logica e congrua. La Corte di appello e il Tribunale avevano ricostruito la dinamica, valutato la attendibilita' della persona offesa, documentazione medica, atti di polizia giudiziaria, perquisizione e sequestro (incluso il taglierino) e la piena compatibilita' dell'arma con le lesioni. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto la scelta discrezionale dei giudici di merito non viziata da arbitrarieta'; la mancata concessione della tenuità del danno e dell'attenuante speciale e' stata motivata anche in considerazione della natura pluri-offensiva della rapina. In conclusione il ricorso e' inammissibile e la condanna resta confermata.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
richiamata in ordine alla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare ai sensi della sentenza di merito
art. 53 l. n. 689 del 1981
richiamata insieme all'art. 545-bis per i profili di sostituzione della pena
art. 628 cod. pen.
norma sulla rapina; richiamata per la qualificazione giuridica dei fatti e per i criteri di esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
art. 582 cod. pen.
richiamato in relazione alle lesioni personali contestate
art. 585 cod. pen.
richiamato in relazione alle lesioni personali gravissime/quelle valutate nella imputazione
art. 576 cod. pen.
richiamato in relazione alle circostanze aggravanti, ed in particolare in combinazione con l'art. 61 n.2 cod. pen.
art. 61 n. 2 cod. pen.
circostanza aggravante richiamata rispetto alla condotta
art. 4 della l. 110 del 1975
normativa richiamata tra i reati ascritti (in rapporto al materiale sequestrato/porto di strumenti)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per i limiti di esposizione dei motivi del ricorso e per la forma di motivazione necessaria
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato quale norma che prevede l'inammissibilita' del ricorso per difetto di specificita' del motivo
art. 131-bis cod. pen.
norma sulla messa alla prova/attenuanti speciali richiamata in tema di dosimetria; la Corte ha osservato che non essendo stata evocata dalla parte, la sua mera menzione non incide sulla congruita' del giudizio di merito
artt. 132 e 133 cod. pen.
principi sui criteri di determinazione della pena e sulla discrezionalita' del giudice di merito nella dosimetria
art. 62 n. 4 cod. pen.
attenuante relativa alla tenuità del danno; la Corte ha ribadito che la sua applicazione richiede valutazione complessiva della pluri-offensivita' del reato
art. 69 cod. pen.
richiamato in relazione ai criteri di determinazione delle attenuanti generiche e al regime di prevalenza o equivalenza nella dosimetria
art. 628, ultimo comma, cod. pen.
richiamato in riferimento ai casi in cui è vietata la concessione di determinate circostanze attenuanti in rapporto alla rapina
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; motivi generici e reiterativi sono inammissibili
- La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) rafforza la difficoltà di sindacare in Cassazione le valutazioni di merito, purché la motivazione sia logica e congrua
- Le valutazioni di attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa, la prova documentale (referti, atti di polizia giudiziaria, sequestri) e la ricostruzione coerente della dinamica sono decisivi e difficilmente sovvertibili in cassazione se sostenuti da motivazione
- La dosimetria della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito; la censura sulla congruita' della pena in Cassazione è ammissibile solo se emerge arbitrarieta' o manifesta illogicita'
- L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva che consideri non solo il valore economico della cosa sottratta ma anche gli effetti dannosi sulla persona offesa; nei reati pluri-offensivi come la rapina tale attenuante si concede con maggior rigore
- Per far valere nei gradi successivi elementi nuovi occorre introdurli tempestivamente e specificamente; la semplice riproposizione di una lettura alternativa dei fatti senza affrontare la motivazione contraria non basta
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