Cassazione Civile, Ordinanza n. 22339/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare il diritto ad accedere alla c.d. settima salvaguardia, prevista dall'art. 1, comma 265, lett. a), della L. n. 208/2015, sul presupposto di provenire da un'azienda che aveva cessato l'attività lavorativa nella parte relativa all'appalto presso cui egli era addetto, e dalla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento della pensione anticipata di vecchiaia. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo sufficiente anche una cessazione solo parziale dell'attività aziendale (limitatamente alla struttura o all'appalto in cui operava il lavoratore). Con l'unico motivo di ricorso l'ente previdenziale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 265, lett. a), L. n. 208/2015, sostenendo che la salvaguardia si applichi solo ai lavoratori provenienti da aziende cessate integralmente e definitivamente, non anche da imprese che abbiano ridotto o cessato solo una parte della propria attività a seguito della perdita di alcuni appalti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo inefficace ai fini del termine breve la notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto nel grado di appello. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale: ha qualificato la disciplina della settima salvaguardia come norma eccezionale e derogatoria, soggetta a interpretazione restrittiva ex art. 14 preleggi; ha affermato che il sintagma "aziende cessate" si riferisce soltanto alle imprese che abbiano cessato in modo totale e definitivo la propria attività, non potendo ricomprendere la mera cessazione parziale o di singole sedi/unità produttive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione e per gli esiti alterni della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 265, lett. a), L. n. 208/2015
"aziende cessate"; "cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014"
La disposizione deroga alla riforma pensionistica del 2011 e si applica solo ai lavoratori provenienti da aziende che abbiano cessato definitivamente e totalmente la propria attività; non consente di includere ipotesi di cessazione parziale o limitata a singole sedi, reparti o appalti.
Le norme eccezionali e derogatorie non sono suscettibili di applicazione analogica e possono essere oggetto soltanto di interpretazione estensiva nei limiti in cui il significato aggiuntivo sia già implicito nella ratio della disposizione, senza introdurre nuove eccezioni alla regola generale.
La notificazione della sentenza deve essere eseguita al procuratore della parte costituita nel domicilio reale o eletto per far decorrere il termine breve d'impugnazione.
Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione rituale della sentenza al difensore nel domicilio corretto.
In presenza di notificazione non idonea a far decorrere il termine breve, resta applicabile il termine lungo per l'impugnazione.
Poiché la notificazione della sentenza non era idonea a far decorrere il termine breve, il ricorso per cassazione era tempestivo entro il termine lungo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione o falsa applicazione di legge.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito nei termini previsti.
Massime di principio
- Le disposizioni che introducono regimi pensionistici di salvaguardia o altre deroghe eccezionali alla disciplina generale devono essere interpretate in modo restrittivo, restando preclusa l'applicazione analogica oltre i casi espressamente o implicitamente contemplati dalla norma.
- L'espressione "azienda cessata" va riferita alla cessazione totale e definitiva dell'attività imprenditoriale; non è consentito estenderla alla mera cessazione di singole unità produttive, sedi operative o appalti, quando l'impresa continui a operare.
- L'interpretazione estensiva di una norma eccezionale è ammessa solo se il significato aggiuntivo resta interno alla ratio già espressa dalla disposizione e non introduce nuove eccezioni alla regola generale.
- La notificazione della sentenza ai fini del termine breve d'impugnazione è valida solo se eseguita al difensore della parte costituita nel domicilio effettivo o eletto; la notificazione alla parte personalmente non fa decorrere il termine breve.
- Quando i fatti rilevanti sono pacifici e non richiedono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria senza rinvio.
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