Parere n. 18/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da -OMISSIS- (avvocato Carmelo La Fauci Belponer) avverso il provvedimento del Comune di Carini n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 9 settembre 2023 recante diniego di istanza di condono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del Comune di Carini di un’istanza di condono edilizio relativa a una stalla con fienile edificata nel 1982 senza titolo
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. 47/1985, deducendo, da un lato, la violazione della disciplina siciliana sul condono edilizio e il difetto dei presupposti per richiedere i nulla osta relativi ai vincoli insistenti sull’area, poiché il manufatto sarebbe stato realizzato prima dell’apposizione dei vincoli; dall’altro, la violazione dell’art. 35 della l. 47/1985, dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, dei principi di legittimo affidamento e di buona fede, sostenendo che sull’istanza si sarebbe formato il silenzio-assenso e che il Comune non avrebbe mai contestato la completezza della domanda. Nel corso dell’istruttoria il ricorrente ha inoltre contestato di avere ricevuto la diffida comunale del 16 marzo 2023, con la quale gli era stata richiesta la produzione dei nulla osta relativi ai vincoli idrogeologico, PAI e SIC/ZPS: la raccomandata sarebbe stata consegnata a un altro soggetto e a un indirizzo diverso da quello della sua dimora abituale.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso fondato e ha espresso parere per il suo accoglimento. Ha preliminarmente escluso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva costituissero nuovi motivi, rilevando che esse integravano censure già proposte, in particolare quella relativa alla completezza dell’istanza e alla mancata contestazione comunale. Ha inoltre escluso la necessità di ulteriore istruttoria. Nel merito, ha richiamato la regola secondo cui, per le domande di condono edilizio, la mancata presentazione della documentazione obbligatoria entro tre mesi da un’espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il diniego per carenza documentale, salvo l’impossibilità non imputabile all’interessato. Tuttavia, tale effetto presuppone che la richiesta di integrazione sia stata effettivamente portata a conoscenza dell’interessato. Poiché nel caso concreto la raccomandata contenente la diffida alla produzione dei nulla osta risultava recapitata a un soggetto diverso e a un indirizzo non corrispondente alla dimora abituale del ricorrente, non poteva ritenersi integrato il requisito della richiesta espressa notificata previsto dalla legge. Il diniego fondato sulla mancata produzione dei documenti è stato pertanto ritenuto illegittimo.
Osservazioni
Ricezione della richiesta di integrazione documentale
La mancata produzione dei documenti indispensabili alla definizione dell’istanza di condono può determinare l’improcedibilità della domanda o il diniego per carenza documentale soltanto se la richiesta di integrazione è stata espressamente notificata e conosciuta dall’interessato. Nel caso concreto, la raccomandata risultava consegnata a un soggetto diverso e a un indirizzo diverso da quello della dimora abituale del ricorrente; pertanto, tale condizione non è stata ritenuta sussistente.
Deduzioni contenute nella memoria difensiva
Le deduzioni con cui il ricorrente ha contestato la ricezione della diffida non costituiscono nuovi motivi di ricorso, quando si pongono in continuità logica e giuridica con una censura già proposta relativa alla completezza dell’istanza e alla mancata contestazione comunale.
Necessità di istruttoria
Non è necessaria un’ulteriore integrazione documentale quando dagli atti del procedimento e dal provvedimento impugnato emerge con sufficiente chiarezza che l’amministrazione ha ritenuto notificata la richiesta di integrazione mediante la raccomandata contestata.
Norme richiamate
Le disposizioni relative alla mancata presentazione dei documenti si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
La disposizione estende alle domande del primo condono la regola secondo cui la mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge entro tre mesi dalla richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego per carenza documentale.
Disciplina il condono edilizio applicabile alla domanda in esame; l’effetto di improcedibilità per carenza documentale è stato interpretato nel senso che presuppone una richiesta di integrazione espressamente notificata e conosciuta dall’interessato.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla definizione della domanda di condono e alla dedotta formazione del silenzio-assenso, ma il parere decide sulla base dell’assenza di una valida conoscenza della richiesta di integrazione documentale.
È richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina regionale sul condono edilizio; il parere accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente questione della mancata conoscenza della diffida.
art. 5, comma 3, l.r. Sicilia 17/1994, come interpretato dall’art. 17 l.r. Sicilia 4/2003
È richiamato tra le norme regionali dedotte a sostegno dell’impugnazione; il parere non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.
È richiamato dal ricorrente con riguardo alla dedotta mancata rimozione in autotutela del silenzio-assenso; il parere non fonda l’accoglimento su tale profilo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata produzione della documentazione richiesta per definire un’istanza di condono edilizio può comportare l’improcedibilità della domanda o il diniego per carenza documentale soltanto quando l’amministrazione abbia formulato un’espressa richiesta di integrazione e questa sia stata validamente notificata e portata a conoscenza dell’interessato.
- La notificazione della richiesta di integrazione documentale costituisce un presupposto sostanziale dell’effetto decadenziale o dell’improcedibilità previsto dalla disciplina del condono edilizio; la mera spedizione o consegna della comunicazione a un soggetto diverso e a un indirizzo non riferibile all’interessato non è sufficiente.
- Quando il ricorrente, nella memoria difensiva, sviluppa e specifica una censura già contenuta nel ricorso, senza introdurre una causa petendi nuova, le relative deduzioni costituiscono integrazione delle censure originarie e non nuovi motivi inammissibili.
- Nel ricorso straordinario, l’amministrazione non può fondare il diniego per carenza documentale su una richiesta di integrazione della cui effettiva conoscenza da parte dell’interessato non sia adeguatamente comprovato il presupposto notificatorio.
Diniego di condono edilizio per mancata produzione di nulla osta
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un comproprietario pro indiviso contro il Comune di Carini, avverso il diniego di un’istanza di condono edilizio relativa a una stalla con fienile edificata senza titolo nel 1982.
Premesse e domanda di condono
L’istanza era stata presentata ai sensi della l. 47/1985. Il Comune ha successivamente richiesto la produzione dei nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti sull’area, indicati nel vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, nel vincolo derivante dal piano di assetto idrogeologico e nella fascia d’influenza SIC e ZPS istituita con decreto ARTA n. 46/GAB del 21 febbraio 2005.
A seguito della mancata produzione dei documenti, il Comune ha adottato il diniego impugnato.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che i nulla osta non fossero necessari, poiché il manufatto era stato realizzato nel 1982, prima dell’apposizione dei vincoli. Ha inoltre dedotto che sull’istanza si fosse formato il silenzio-assenso e che il Comune non avesse mai contestato la completezza della domanda.
Nel corso dell’istruttoria ha precisato che la raccomandata contenente la diffida del 16 marzo 2023 non gli era stata validamente consegnata: essa risultava recapitata nelle mani di altro soggetto e a un indirizzo diverso da quello della sua dimora abituale.
Ammissibilità delle deduzioni successive
Il Consiglio ha escluso che la contestazione relativa alla mancata ricezione della raccomandata costituisse un nuovo motivo di ricorso. La deduzione è stata considerata un completamento della censura già proposta sulla completezza dell’istanza di condono e sulla mancata contestazione da parte del Comune.
È stata inoltre esclusa la necessità di disporre ulteriore istruttoria, poiché il provvedimento impugnato e il rapporto comunale documentavano la comunicazione utilizzata dall’amministrazione per ritenere notificata la richiesta di integrazione.
Disciplina della carenza documentale nel condono
Il Consiglio ha richiamato l’art. 49, comma 7, della l. 449/1997, secondo cui la disciplina relativa alla mancata presentazione dei documenti si applica anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. 47/1985.
La regola, applicabile secondo il parere anche ai successivi condoni, stabilisce che la mancata presentazione dei documenti richiesti entro tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego per carenza documentale, salvo i casi di impossibilità non imputabile all’interessato. Il parere richiama, sul punto, anche il precedente del C.G.A.R.S., Sezioni riunite, n. 283/2025, e Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 197.
Valutazione decisiva sulla notificazione
Secondo il Consiglio, la produzione dei documenti mancanti può essere legittimamente pretesa con effetto decadenziale o improcedibilità soltanto se la richiesta di integrazione è stata effettivamente conosciuta dall’interessato. La legge richiede infatti un’“espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune”.
Nel caso esaminato, la raccomandata contenente la diffida risultava consegnata a un soggetto diverso dal ricorrente e a un indirizzo diverso da quello della sua dimora abituale. Non era quindi ravvisabile il presupposto della conoscenza della richiesta di integrazione.
Conclusione
Il diniego comunale, fondato sulla mancata produzione dei nulla osta, è stato ritenuto illegittimo perché collegato a una richiesta di integrazione non validamente portata a conoscenza dell’interessato. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha pertanto espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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