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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’obbligo contributivo alla gestione separata INPS per redditi da attività libero-professionale prodotti nell’anno 2009 da un’avvocata. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo come primo atto interruttivo una raccomandata del 18 gennaio 2017 e facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza ordinaria del versamento del saldo per quell’annualità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che non fosse stato considerato il differimento al 6/7 luglio 2010 del termine di versamento dei contributi, con conseguente errata valutazione della maturazione del quinquennio prescrizionale. L’INPS ha inoltre dedotto di aver già richiesto l’adempimento con raccomandata del 30 maggio 2015, ricevuta l’11 giugno 2015, sicché alla data dell’atto interruttivo la prescrizione non era ancora maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento della scadenza del termine di pagamento e, quindi, rileva anche il differimento di tale termine disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi relativi al 2009. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la decorrenza della prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    viene utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla decorrenza della prescrizione contributiva.

  • artt. 2935 e 2944 c.c.

    sono richiamati per contestare la determinazione del dies a quo della prescrizione e l’efficacia interruttiva dell’atto inviato dall’INPS.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina il regime contributivo della gestione separata, rilevante per l’obbligo contributivo oggetto di causa.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato insieme alle norme sulla scadenza dei versamenti contributivi ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato come norma sulla scadenza dei pagamenti, rilevante per stabilire il momento iniziale della prescrizione.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito il termine di versamento del saldo dei contributi per l’anno 2009; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    la Corte lo considera rilevante ai fini del differimento dei termini di pagamento e quindi della decorrenza della prescrizione dei contributi della gestione separata.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non da una data astratta fissata senza considerare eventuali proroghe normative del versamento.
  • Il differimento del termine di pagamento disposto da fonti normative o regolamentari incide direttamente sul dies a quo della prescrizione contributiva, sicché il giudice di merito deve tenerne conto nel valutare se l’atto interruttivo sia stato tempestivo.
  • Quando l’INPS alleghi un atto interruttivo della prescrizione anteriore a quello valorizzato dal giudice di merito, la verifica della sua efficacia richiede di confrontare la data di ricezione dell’atto con il termine di versamento effettivamente prorogato.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità consolidati consente di cassare la decisione che abbia omesso di applicare la regola secondo cui il termine di prescrizione dei contributi segue la scadenza effettiva del pagamento, comprensiva di eventuali slittamenti stabiliti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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