Cassazione Civile, Ordinanza n. 21882/2024 del 02/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI notificati per alcune unità immobiliari, rispetto alle quali il comune aveva negato la ruralità e quindi l’esenzione. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi deducendo che gli immobili dovessero essere considerati rurali, anche in ragione di una domanda di variazione catastale presentata nel gennaio 2012 ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, con conseguente annotazione di ruralità. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18416/2021, aveva invece accolto il ricorso del comune, affermando che per l’esenzione ICI rileva l’oggettiva classificazione catastale, non la sola strumentalità all’attività agricola. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione della ordinanza, deducendo un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente supposto inesistente la domanda di variazione catastale e l’annotazione di ruralità, nonostante tali elementi risultassero dagli atti e dalle visure catastali. Il controricorrente ha resistito. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché il preteso errore riguardava un fatto che era già entrato nel contraddittorio e sul quale la Corte si era già pronunciata; si trattava quindi, al più, di errore di giudizio e non di errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio, poiché la questione relativa alla domanda di variazione catastale e alla ruralità degli immobili era stata oggetto di discussione nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata e aveva formato oggetto della decisione. La dedotta erronea percezione degli atti, dunque, non era configurabile come svista percettiva, ma semmai come errore di giudizio, non emendabile con revocazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, consistente in una falsa percezione della realtà, e non quando il fatto sia stato oggetto di discussione e di decisione nel precedente giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base del primo motivo del ricorso originario definito dall’ordinanza revocanda, per denunciare violazione di legge in tema di ICI e ruralità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come base del secondo motivo del ricorso originario per omesso esame di un fatto decisivo.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
È richiamato per il principio secondo cui, ai fini ICI, rileva la classificazione catastale del fabbricato.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
È richiamato quale norma sul regime dei fabbricati rurali e sul collegamento tra classamento/annotazione catastale ed esenzione.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
È richiamato quale disciplina della domanda di variazione catastale e della possibile annotazione di ruralità, anche con efficacia retroattiva.
d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. in l. n. 14 del 2009
È richiamato nel principio sull’esenzione ICI per i fabbricati rurali, collegata alla classificazione catastale oggettiva.
d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, conv. in l. n. 214 del 2011
È richiamato tra le disposizioni che confermano il rilievo della classificazione/annotazione catastale ai fini dell’esenzione.
d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. n. 124 del 2013
È richiamato tra le disposizioni che confermano il rilievo della classificazione/annotazione catastale ai fini dell’esenzione.
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, artt. 1 e 2
È richiamato per la disciplina delle modalità di variazione/annotazione catastale dei fabbricati rurali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’errore revocatorio presuppone una svista puramente percettiva su un fatto non controverso; se il fatto è stato discusso tra le parti o è stato comunque oggetto di pronuncia, la dedotta inesattezza si trasforma in errore di giudizio e non consente revocazione.
- Ai fini dell’esenzione ICI per fabbricati rurali, ciò che conta è la classificazione catastale oggettiva e la relativa annotazione, non la sola destinazione funzionale del bene all’attività agricola.
- La domanda di variazione catastale e la connessa annotazione di ruralità possono assumere rilievo anche retroattivo, ma la loro valutazione nel processo esclude che la successiva contestazione possa essere riqualificata come errore revocatorio se tali circostanze erano già entrate nel contraddittorio.
- Nel giudizio di revocazione non è sufficiente richiamare documenti catastali già presenti nel fascicolo: occorre dimostrare una vera falsa percezione del dato documentale, non una diversa lettura delle risultanze processuali.
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