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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21882/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI notificati per alcune unità immobiliari, rispetto alle quali il comune aveva negato la ruralità e quindi l’esenzione. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi deducendo che gli immobili dovessero essere considerati rurali, anche in ragione di una domanda di variazione catastale presentata nel gennaio 2012 ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, con conseguente annotazione di ruralità. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18416/2021, aveva invece accolto il ricorso del comune, affermando che per l’esenzione ICI rileva l’oggettiva classificazione catastale, non la sola strumentalità all’attività agricola. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione della ordinanza, deducendo un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente supposto inesistente la domanda di variazione catastale e l’annotazione di ruralità, nonostante tali elementi risultassero dagli atti e dalle visure catastali. Il controricorrente ha resistito. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché il preteso errore riguardava un fatto che era già entrato nel contraddittorio e sul quale la Corte si era già pronunciata; si trattava quindi, al più, di errore di giudizio e non di errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio, poiché la questione relativa alla domanda di variazione catastale e alla ruralità degli immobili era stata oggetto di discussione nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata e aveva formato oggetto della decisione. La dedotta erronea percezione degli atti, dunque, non era configurabile come svista percettiva, ma semmai come errore di giudizio, non emendabile con revocazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’errore revocatorio presuppone una svista puramente percettiva su un fatto non controverso; se il fatto è stato discusso tra le parti o è stato comunque oggetto di pronuncia, la dedotta inesattezza si trasforma in errore di giudizio e non consente revocazione.
  • Ai fini dell’esenzione ICI per fabbricati rurali, ciò che conta è la classificazione catastale oggettiva e la relativa annotazione, non la sola destinazione funzionale del bene all’attività agricola.
  • La domanda di variazione catastale e la connessa annotazione di ruralità possono assumere rilievo anche retroattivo, ma la loro valutazione nel processo esclude che la successiva contestazione possa essere riqualificata come errore revocatorio se tali circostanze erano già entrate nel contraddittorio.
  • Nel giudizio di revocazione non è sufficiente richiamare documenti catastali già presenti nel fascicolo: occorre dimostrare una vera falsa percezione del dato documentale, non una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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