Sentenza n. 7499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti adottati dalla Provincia in asserita elusione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1993/2021: diniego di un’assegnazione per il 2018, nuova disciplina provinciale dei criteri di concessione dei vantaggi economici e dinieghi di contributi per attività culturali del 2017 e del 2018
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1993/2021, che aveva annullato il requisito della «solidità finanziaria» previsto dai precedenti criteri provinciali e i dinieghi fondati su di esso, indicando che nella riedizione del potere regolamentare dovesse essere considerata l’interdipendenza tra tale requisito, gli altri criteri e gli adempimenti istruttori richiesti. Ha dedotto un unico motivo di violazione degli artt. 112 c.p.a. e 2909 c.c. e nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 per violazione o elusione del giudicato. In particolare, ha contestato il diniego del 25 maggio 2021, adottato applicando i vecchi criteri annullati e fondato sulla mancata produzione di documenti contabili e programmatori, sul mancato conseguimento di precedenti vantaggi provinciali per almeno 25.000 euro e su ulteriori carenze; ha inoltre sostenuto che la delibera provinciale n. 682/2021, pur eliminando il precedente requisito, lo avrebbe riproposto surrettiziamente tramite l’art. 13 dei nuovi criteri, relativo a squilibri economici, patrimoniali e finanziari, insolvenza e patrimonio netto negativo. Ha quindi denunciato la nullità derivata dei dinieghi del 17 settembre 2021, relativi a contributi straordinari per il 2017 e ordinari per il 2018, fondati anche sui requisiti di organizzazione e trasparenza contabile. In memoria ha rinunciato alla domanda di ottemperanza e alla connessa domanda di nullità concernenti il diniego del 25 maggio 2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile limitatamente alle domande di ottemperanza e di nullità relative al diniego del 25 maggio 2021, poiché la rinuncia formulata in memoria, pur senza le formalità prescritte per la rinuncia, ha fatto venir meno l’interesse a coltivare quelle domande ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Per il resto il ricorso è stato respinto nel merito: il Collegio ha ritenuto che la Provincia abbia correttamente dato esecuzione al giudicato. I nuovi criteri dell’art. 13 non riproducono il precedente indice rigido di solidità finanziaria, ma individuano parametri più puntuali — squilibri economici, patrimoniali e finanziari, insolvenza e grave squilibrio patrimoniale — applicabili anche agli enti del Terzo settore non commerciali e funzionali a evitare che i contributi pubblici siano destinati al risanamento di debiti pregressi anziché all’attività istituzionale. Per tali enti sono pertinenti le regole di buona amministrazione, l’esigenza di un tendenziale equilibrio finanziario e gli obblighi di redazione del bilancio; i concetti impiegati dai nuovi criteri sono concetti giuridici elastici rimessi a discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice nei limiti ordinari, e non presuppongono l’applicazione rigida del precedente indice numerico. È stata inoltre respinta la censura relativa al mancato esame dell’interdipendenza tra requisiti: gli obblighi di organizzazione e trasparenza contabile sono giustificati dall’obbligo di redigere il bilancio previsto per gli enti del Terzo settore. Spese integralmente compensate per la particolarità del caso e la novità delle questioni.
Norme richiamate
Da tale iniziativa, pur in assenza delle formalità prescritte dal Codice per la rinuncia (quale la notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti), può desumersi ex art. 84, comma 4 c.p.a. la sopravvenuta carenza di interesse in parte qua a coltivare il ricorso in scrutinio.
La rinuncia alla domanda, anche se non perfezionata con tutte le formalità codicistiche, può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarla.
art. 3, comma 2, d.lgs. 117/2017
Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione
Le norme del Codice civile si applicano agli enti del Terzo settore per quanto non disciplinato dal Codice del Terzo settore e nei limiti della compatibilità.
art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017
sono enti del terzo settore quelli “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”
La disposizione identifica gli enti del Terzo settore attraverso finalità non lucrative di interesse civico, solidaristico e sociale e i requisiti di attività e iscrizione indicati.
art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 117/2017
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e che “Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
Il patrimonio dell’ente del Terzo settore è vincolato alle attività statutarie e alle finalità istituzionali, ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi, fondi e riserve ai soggetti indicati.
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Gli enti del Terzo settore devono redigere un bilancio composto dagli elementi indicati; tale obbligo giustifica anche l’esigenza di requisiti di organizzazione e trasparenza contabile.
Quanto testé osservato permette, quindi, come anticipato, di riferire anche agli enti del terzo settore “no profit”, pure a carattere non commerciale, concetti giuridici (e non di mera economia aziendale) come “condizione di insolvenza” (con ciò intendendosi l’impossibilità strutturale e irreversibile per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni finanziarie con i normali mezzi di pagamento) ovvero “squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario” o “stato di difficoltà economico-finanziaria”; e tanto a prescindere dalla circostanza che tali enti non siano assoggettati a liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi di impresa, ben potendo rispetto agli stessi configurarsi una crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, della l. 27 gennaio 2012, n. 3 (che proprio tali concetti peraltro impiega).
La citazione dell’art. 18 c.c. è collegata alla responsabilità degli amministratori delle associazioni per la gestione diligente del patrimonio; tuttavia il passaggio riportato tratta principalmente la possibilità di applicare agli enti non profit concetti di insolvenza e squilibrio finanziario.
art. 6, comma 2, l. 27 gennaio 2012, n. 3
Quanto testé osservato permette, quindi, come anticipato, di riferire anche agli enti del terzo settore “no profit”, pure a carattere non commerciale, concetti giuridici (e non di mera economia aziendale) come “condizione di insolvenza” (con ciò intendendosi l’impossibilità strutturale e irreversibile per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni finanziarie con i normali mezzi di pagamento) ovvero “squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario” o “stato di difficoltà economico-finanziaria”; e tanto a prescindere dalla circostanza che tali enti non siano assoggettati a liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi di impresa, ben potendo rispetto agli stessi configurarsi una crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, della l. 27 gennaio 2012, n. 3 (che proprio tali concetti peraltro impiega).
I concetti di insolvenza e squilibrio economico-finanziario possono rilevare anche per gli enti del Terzo settore non commerciali, poiché per essi può configurarsi una crisi da sovraindebitamento.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza, la conformità dell’attività amministrativa al giudicato va valutata rispetto al contenuto conformativo della pronuncia: la riedizione del potere può introdurre criteri nuovi, purché superi le criticità accertate e non riproduca il vizio censurato.
- Per valutare l’accesso degli enti del Terzo settore non commerciali a contributi pubblici, l’amministrazione può considerare squilibri economici, patrimoniali e finanziari e condizioni di insolvenza, purché utilizzi parametri giuridicamente significativi e non riproponga un indice rigido già ritenuto inidoneo.
- Gli enti del Terzo settore non lucrativi sono comunque tenuti a una gestione del patrimonio orientata alla sostenibilità della missione e a un tendenziale equilibrio finanziario, anche a tutela della continuità dell’attività istituzionale e dei terzi.
- I concetti elastici di squilibrio finanziario e insolvenza impiegati nei criteri per l’erogazione di contributi pubblici implicano una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo secondo i limiti ordinari.
- Gli obblighi di organizzazione e trasparenza contabile richiesti per accedere a contributi pubblici possono essere giustificati dall’obbligo legale degli enti del Terzo settore di redigere il bilancio.
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