Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202312791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023 e relativi allegati, recanti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici assoggettate al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva impugnato la deliberazione regionale che individuava i fornitori di dispositivi medici tenuti a ripianare pro quota il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, insieme agli allegati, agli atti delle aziende sanitarie di validazione dei fatturati, alla nota dell’Avvocatura regionale sulla mancata necessità della comunicazione di avvio del procedimento e agli atti statali e di coordinamento presupposti. Il testo non riporta i motivi di legittimità articolati nel ricorso. All’udienza del 9 ottobre 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. Ha rilevato che, a fronte dell’espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di diverse richieste delle controparti, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio, ma deve prendere atto della dichiarazione. Spese compensate fra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La disposizione è richiamata nel contesto della pronuncia di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.