Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Milano n. -OMISSIS-, emesso in data 18 maggio 2026 e notificato alla ricorrente in data 8 giugno 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano di ammonimento per condotte riconducibili alla violenza domestica, emesso il 18 maggio 2026 e notificato l'8 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La destinataria dell’ammonimento ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica del ricorso alla persona offesa, da qualificare come controinteressato, e ha chiesto il rigetto nel merito. Il Collegio ha sottoposto alle parti la possibile declaratoria d’inammissibilità per tale ragione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., perché non notificato alla persona offesa, nominativamente e immediatamente individuabile nel provvedimento, qualificata come controinteressato formale. La vittima è titolare di un interesse al mantenimento dell’ammonimento, misura adottata anzitutto a sua tutela e, nel caso concreto, sulla base della sua denuncia; tale qualificazione non dipende dalla presentazione di una specifica istanza al Questore. La mancata evocazione in giudizio è stata ritenuta insanabile. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre interessi e accessori, in favore dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che, aderendo alla superiore eccezione, l’impugnativa è inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2 del cod.proc.amm. per mancata notifica alla persona offesa da qualificarsi come controinteressato formale, il sig. -OMISSIS-, facilmente ed immediatamente individuato nel provvedimento monitorio;
Il ricorso deve essere notificato alla persona offesa quando questa sia identificabile dal provvedimento impugnato e sia titolare di un interesse contrario all’annullamento; l’omissione della notifica comporta l’inammissibilità.
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
conformemente all’indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr., T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. I, n. 225 del 2026; coerentemente anche la prevalente giurisprudenza di primo grado, tra cui ex multis, T.A.R. per il Lazio, Latina, Sez. I, n. 696 del 2026; T.A.R. per la Sicilia, Catania, sez. I, sent. nn. 838 e 2196 del 2024) deve affermarsi che la vittima di una delle condotte sopraindicate deve ritenersi soggetto controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2 del cod.proc.amm. e ciò a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore, trattandosi, peraltro, di presupposto non richiesto ai fini dell’adozione della misura di prevenzione;
Nel procedimento di ammonimento previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica, la vittima è controinteressata all’impugnazione della misura, indipendentemente dal fatto che abbia presentato una specifica istanza al Questore.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell’ammonimento adottato dal Questore per condotte riconducibili alla violenza domestica, la vittima indicata nel provvedimento è controinteressata formale, poiché ha interesse al mantenimento della misura disposta a sua tutela; il ricorso deve quindi esserle notificato se è identificabile dal provvedimento.
- La qualità di controinteressata della vittima rispetto all’impugnazione dell’ammonimento non dipende dalla presentazione di una specifica istanza al Questore, non richiesta quale presupposto per l’adozione della misura.
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